di Daniele Cirioli
Medici e infermieri andati a riposo con quota 100 possono cumulare la pensione e il reddito di lavoro autonomo per incarichi professionali nel periodo d’emergenza per Covid-19. A tal fine, devono comunicare alla sede Inps, per email o Pec, di aver ripreso l’attività indicandone anche la durata. Al termine dell’emergenza, inoltre, dovranno indicare il reddito percepito attraverso il modulo AP139, appena pubblicato dall’Inps sul proprio sito internet in versione aggiornata. A spiegarlo è lo stesso istituto previdenziale nella circolare n. 41/2020.
Pensione quota 100 e altri redditi. La pensione ottenuta con quota 100 è soggetta al divieto di cumulo con eventuali altri redditi di lavoro, dipendente o autonomo, fatta eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui. Il divieto vige dal giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022). Quota 100, si ricorda, per il triennio 2019/2021 consente di pensionarsi in anticipo, cioè con età non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni.
Emergenza Codiv-19. Con il dl n. 14/2020, tra l’altro, sono state introdotte misure straordinarie per l’assunzione di medici specializzandi e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Sul secondo aspetto, in particolare, è possibile il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, al personale medico o infermieristico già in pensione, con espressa deroga al divieto di cumulo del reddito con la pensione quota 100.
I chiarimenti. L’Inps spiega che, ai fini della cumulabilità, il reddito deve riferirsi esclusivamente all’attività di lavoro per l’emergenza e per incarico di durata non superiore a sei mesi, comunque entro il termine dello stato di emergenza. Inoltre, la deroga (cioè questa possibilità del cumulo) vale esclusivamente per i titolari di pensione quota 100 (non vale per altre tipologie di pensioni). Al l fine di ricevere senza soluzione di continuità la pensione quota 100, aggiunge l’Inps, chi ha ottenuto un incarico previsto per l’emergenza sanitaria deve comunicare alla sede competente per territorio dell’Inps, via email o Pec, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza Covid-19, indicando la durata dell’incarico. Inoltre, al termine dell’emergenza dovrà inoltrare il modulo «AP139», la cui versione aggiornata è stata appena pubblicata sul sito dell’Inps insieme al modulo «AP140», quest’ultimo da allegare alla domanda di pensione quota 100 da parte di coloro che andranno a riposo quest’anno.

L’Enpam anticipa il 15% della pensione

Un acconto sulla pensione (pari al massimo al «15% della prestazione annua) per i liberi professionisti iscritti all’Enpam (l’Ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri), che stanno scontando sulle proprie entrate gli effetti del propagarsi del Coronavirus, in Italia. E ci sarà un anno tempo per aderire all’opportunità, a seguito del via libera da parte dei ministeri del Lavoro e dell’Economia, giacché le domande potranno essere inoltrate fino al 31 marzo 2021. È, dunque, più vasto il panorama delle iniziative per dare assistenza ai «camici bianchi» pensate dalla Cassa presieduta da Alberto Oliveti che, al termine del consiglio d’amministrazione convocato d’urgenza per affrontare le conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica che sta flagellando il Paese (e che vede il personale sanitario in prima linea, nel fronteggiare il diffondersi del contagio), aveva già reso noto di aver deliberato il versamento di un’indennità di 1.000 euro, per un trimestre al massimo, agli iscritti che esercitano l’attività in esclusiva forma autonoma (ma anche a coloro che la praticano pure, in parallelo, in subordinazione), come illustrato nel numero di ItaliaOggi di ieri; quest’ultima misura, che dovrà naturalmente ricevere il «placet» dei dicasteri di via Veneto e di via XX settembre per poter esser applicata, l’Ente punta ad erogarla senza il «peso» fiscale, evidenziando che dovrebbe essere «esentasse, come l’indennità dal 600 euro», stabilita dal decreto Cura Italia (18/2020) a beneficio dei lavoratori autonomi. Quanto all’anticipo dell’assegno pensionistico, invece, l’Ente fa sapere che permetterà all’associato di assicurarsi un acconto sul trattamento già maturato, e «non una restituzione parziale dei contributi versati», il che, si specifica, «consente di ricevere una cifra maggiore»; per usufruire della chance occorre, come requisito principale, vantare «l’anzianità contributiva minima per andare in pensione, cioè almeno 15 anni di versamenti», ma varrà pure il livello reddituale del medico, o del dentista interessato, tenuto ad autocertificare di aver avuto nel trimestre precedente all’invio della domanda, e comunque a partire dal 21 febbraio 2020, una discesa del 33% del fatturato, rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso.
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