IL VOSTRO QUESITO

Nella garanzia RCO tra le condizioni aggiuntive vi è anche la seguente: la copertura assicurativa comprende altresì gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall’I.N.A.I.L. mediante azione di rivalsa…
Il quesito fa riferimento al seguente esempio:
Un falegname, titolare di ditta individuale, nel corso dello svolgimento della sua attività lavorativa, subisce un infortunio cagionato da un macchinario non revisionato e difettoso. In questo caso l’INAIL, ente che “copre” per l’infortunio sul luogo di lavoro, può esperire azione di rivalsa nei confronti del falegname stesso?

L’ESPERTO RISPONDE


Con la trasformazione della Cassa Nazionale Infortuni in i.n.f.a.i.l. (ora I.N.A.I.L.) fu previsto per il datore di lavoro l’esonero della responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti in forza dell’assicurazione da questi pagata contro gli infortuni sul lavoro degli stessi.
Le varie norme relative all’obbligo di assicurazione degli infortuni sul lavoro vennero poi accorpate in un Testo Unico, il D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 e i primi tre commi dell’art. 10 di tale D.P.R. così dispongono: “10. L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile”.
L’azione di “rivalsa” (più correttamente di “regresso”) di cui parla il nostro lettore è prevista dal successivo articolo 11 del citato D.P.R. n. 112 del 30/06/1965 i cui primi due commi così stabiliscono: “11. L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente”.
Perché l’ I.N.A.I.L. possa esperire azione di regresso contro il datore di lavoro, quindi, occorre che sussista una sua responsabilità penale per reato perseguibile di ufficio.
Se un artigiano, titolare di ditta individuale, subisca infortunio per propria colpa, anche riconducibile a violazione di norme antinfortunistiche, l’I.N.A..I.L. non agisce in regresso contro di lui, potendo al massimo respingergli l’ indennizzo se sussistessero i presupposti.