Il beneficio della polizza auto Rc familiare va esteso anche ai neopatentati. È dunque possibile trasferire la classe di merito per l’auto del genitore alla moto del figlio. Con la risposta del sottosegretario del Mef Alessio Maria Villarosa alla commissione finanze della Camera di mercoledì scorso, il Governo estende l’interpretazione circa la trasferibilità della polizza auto Rc familiare a chi ha un attestato di rischio senza incidenti da meno di cinque anni.
La nuova polizza familiare Rc auto, introdotta dal 16 febbraio 2020 con il decreto Milleproroghe, oltre a garantire maggiori benefici rispetto a quelli contenuti nel decreto Bersani del 2007, che prevedeva l’assegnazione della stessa classe di merito maturata dal più virtuoso degli appartenenti allo stesso nucleo familiare, estende la possibilità di trasferire la classe di merito anche ai veicoli di categoria diversa da quella del «meno incidentato» ed ai contratti precedenti. Così, è possibile, all’interno del nucleo familiare, ad esempio, trasferire la classe di merito per l’auto del genitore alla moto del figlio. Il beneficio è vincolato dal fatto che nei cinque anni precedenti non sia stato causato un incidente con responsabilità esclusiva o principale o paritaria riferiti al veicolo al quale si intende attribuire la miglior classe.
I cinque anni di «fedina amministrativa» pulita rappresentano un periodo di osservazione e non una condizione di possesso di un attestato di rischio della durata minima di cinque anni per il veicolo di diversa categoria a cui si intende attribuire la migliore classe disponibile nel nucleo familiare.
È stata dunque abbattuta la difesa delle varie compagnie assicurative che interpretavano la necessità di avere la «fedina assicurativa» pulita per cinque anni consecutivi, non consentendo così l’accesso ai benefici in presenza di periodi di non assicurazione nel quinquennio.
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