di Daniele Cirioli

Poco più pesante, quest’anno, il «cuneo» Inail. Lo sconto su premi e contributi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali sale al 15,29% poco più alto rispetto allo scorso anno (15,24%). Lo stabilisce il dm 20 febbraio pubblicato sul sito web del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale, che approva la determina Inail n. 290/2019, che fissa, inoltre, gli indici di gravità medi validi a partire da quest’anno. Il cuneo, si ricorda, è applicabile ai soli premi speciali e ai contributi della gestione agricoltura.
Il «cuneo» sale al 15,29%.
La riduzione è stata introdotta in via sperimentale con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147/2013), per il triennio 2014/2016, in attesa della revisione delle tariffe premi che c’è stata l’anno corso. A partire dal 2019, di conseguenza, lo sconto non è più applicabile ai premi per i quali c’è stata la revisione della relativa tariffa. Con determina n. 290/2019, l’Inail ha fissato lo sconto per l’anno 2020 in misura del 15,29% e ha aggiornato gli “indici di gravità medi” (IGM) necessari ad applicare i premi nei vari settori (marittimi, premi speciali, raggi x, agricoltura).
Modalità operative.
Per l’anno 2020, lo sconto si applica solo ai premi speciali (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), a quelli per l’assicurazione contro le malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricola che sono riscossi dall’Inps. Come per il passato, il criterio che individua i beneficiari è l’andamento infortunistico aziendale, in base a criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata o meno da un biennio. In particolare, per l’anno in corso sono beneficiari i soggetti con inizio attività prima del 3 gennaio 2018; invece per i soggetti con inizio attività da non oltre un biennio, cioè successiva al 2 gennaio 2018, lo sconto è riconosciuta a domanda, telematica, da inviare con il servizio online Ot20. Lo sconto, nella nuova misura del 15,29%, continuerà ad essere applicata per l’anno 2020, senza necessità di fare una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato in passato un’istanza Ot20 e sia stata accettata.
La revoca del beneficio.
Si ricorda, infine, che l’applicazione dello sconto è vincolata al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Qualora da provvedimenti di organismi pubblici emerga per l’impresa la mancata osservanza di norme di prevenzione, l’Inail procede automaticamente a revocare la riduzione, procedendo altresì al recupero degli importi di premio non versati per lo sconto, maggiorati degli oneri accessori di legge.
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