IL VOSTRO QUESITO

Vi pongo un quesito circa una copertura di tutela legale.
La polizza è stipulata il 31.12.2017 con una pregressa annuale per i fatti di natura penale.
Nel 2019, in vigenza di contratto tutela legale, l’azienda assicurata riceve un processo verbale di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate che contesta alcune violazioni (utilizzo di crediti di imposta inesistenti per importi superiori a € 50.000 ai sensi dell’art.10-quater D.Lgs n. 74/2000) di rilevanza penale, per i quali si procede a segnalazione alla procura della repubblica.
Aperto il sinistro, l’assicuratore respinge il sinistro motivando il fatto che i crediti di importa inesistenti fanno riferimento a spese di ricerca e sviluppo effettuate dall’azienda negli anni 2016 e 2017 e compensate tramite modelli F24 realizzati negli anni 2017 e 2018.
DOMANDA:
Definizione di insorgenza del caso assicurativo in polizza: “il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.”
A vostro avviso, il momento in cui l’assicurato (…) abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge coincide con l’anno in cui l’assicurato effettua spese di ricerca e sviluppo in azienda (e quindi con l’anno fiscale di riferimento) o, viceversa, coincide nel momento in cui viene compilato il modello F24 in cui si utilizza il credito di imposta che ha poi generato la violazione accertata nel 2019?

L’ESPERTO RISPONDE


La polizza, al punto “A – PACCHETTO DIFESA PENALE – 1. Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale” dispone che ” Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.” per cui la fattispecie in esame può considerarsi coperta.
All’art. 4 “Insorgenza, decorrenza della garanzia, pagamento del premio” è previsto che “Per insorgenza del caso assicurativo si intende:
1.per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.
2.per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: a) durante la validità della polizza: pretese al risarcimento di danni, procedimenti penali, ricorsi od opposizioni a sanzioni amministrative; b) trascorsi 3 ( tre) mesi dalla decorrenza della polizza negli altri casi quali, per esempio, le vertenze di natura contrattuale. Per le denunce pervenute entro due anni dalla cessazione del contratto, la polizza è operativa per i casi assicurativi che siano insorti durante la validità del contratto”.

La garanzia “G – GARANZIA PREGRESSA E POSTUMA PER PROCEDIMENTI PENALI ” prevede una copertura con effetto retroattivo del contratto con la precisazione “… purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei Conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza non sono oggetto di copertura”.

La polizza in questione risulta stipulata in data 31/12/2017 ma emessa il successivo 24/01/2018.
Il comportamento illecito, che ha dato luogo alla sanzione tributaria e conseguente denuncia penale per l’ ammontare della somma evasa sarebbe riconducibile a “spese di ricerche e sviluppo effettuate dall’ azienda negli anni 2016 e 2017 e compensate tramite modelli F24 realizzati negli anni 2017 e 2018″, così come riferito dal nostro lettore (non sono in possesso della documentazione relativa alla denuncia di sinistro ed al procedimento instauratosi a carico dell’ assicurato).
Le azioni delittuose vanno contrattualmente considerate come commesse nel 2016 atteso che la seconda parte del 1° comma del richiamato art. 4 dispone: ” In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.” che appunto risale all’ anno 2016.

Alla luce di quanto sopra, pur non avendo avuto la possibilità di esaminare tutta la documentazione relativa alla denuncia di sinistro ed agli accertamenti svolti dall’ Agenzia delle entrate e dalla competente Procura della Repubblica, posso affermare che la reiezione della compagnia è corretta.