di Cristina Bartelli
La sospensione dei mutui prima casa potrà essere effettuata anche online. È questa una delle indicazioni che arriva dal ministero dell’economia e delle finanze che ieri sul proprio sito ha pubblicato il modello per inoltrare alle banche lo stop ampliato per il pagamento delle rate dei mutui prima casa. «Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure», si legge nella nota del ministero, «il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca». Inoltre la sospensione con i nuovi criteri si applica alle domande presentate prima del decreto cura Italia. Ieri anche l’associazione delle banche ha pubblicato una circolare con le indicazioni operative sulla sospensione ampliata e semplificata.
I cittadini interessati dovranno prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.
Ma quali sono i requisiti? I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà potranno beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Le situazioni di temporanea difficoltà, già previste dal 2010, sono state estese consentendo di accedere al Fondo Gasparini (la cui dote finanziaria è stata ampliata) anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio, per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti ( si veda altro articolo a pagina 37) che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Sull’aspetto legato alla riduzione dell’orario di lavoro, in particolare, la circolare che l’Abi (Associazione bancaria italiana) ha inoltrato alle banche precisa che la sospensione è: «6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi».
Inoltre la durata massima della sospensione può essere reiterata anche per periodi non continuativi tenendo conto che comunque non potrà superare i 18 mesi complessivi.
Il fondo rimborserà alla banca interessi compensativi, sul debito residuo, nella misura del 50% con l’applicazione del tasso di interesse maturato alla data di presentazione della richiesta di sospensione da parte del mutuatario.
Le modalità di calcolo si applicano sia alla domande già presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legge 18/20 sia a quelle concesse ma non ancora liquidate.
Sempre sul fronte mutuo, la regione Lombardia ha promosso con una propria delibera un intervento straordinario per i mutui prima casa della regione. Un contributo straordinario una tantum pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni. L’agevolazione è concessa a fondo perduto e prevede la trasmissione, insieme alla domanda di contributo, della quietanza di pagamento delle rate del mutuo relative all’anno 2020.
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