GIURISPRUDENZA RC MEDICA

Lo ha ribadito la sentenza del Tribunale di Napoli n. 850 del 2020 riprendendo le sentenze n. 22437 del 2018 e n. 9140 del 2016 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione

ASSINEWS 317 – marzo 2020

Il caso
Sulla scorta della richiesta danni avanzata nel mese di giugno del 2012, con formale atto di citazione notificato a dicembre del 2013, gli attori, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, convenivano in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale e l’Ente Ospedaliero, al fine di ottenere la condanna al risarcimento per i danni irreversibili da Kernicterus subiti dal minore nel febbraio del 2004 a causa delle omissioni colpose attuate all’atto della nascita quali: mancata esposizione alla fototerapia e mancata esecuzione di exsanguino.

La decisione
Ricevuta la richiesta danni, l’ente ospedaliero, chiamava, in causa le proprie compagnie assicurative, le quali costituitesi in giudizio eccepivano, tra l’altro, anche la inoperatività delle polizze contratte in regime di claims made dall’ente ospedaliero. Acquisita la documentazione, il Tribunale di Napoli accoglie la validità del concetto di claims made, eccepita in tal senso dalla Compagnia dell’ASL ma anche quella di inoperatività della polizza proposta dalla compagnia che aveva assicurava l’ente ospedaliero per il periodo immediatamente precedente alla nuova compagnia. Risulta, infatti, ampiamente documentato, il contegno contrattuale dell’ente Ospedaliero di voler assicurare il proprio rischio in regime claims, ancor prima della polizza, contratta successivamente, con la nuova compagnia.

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