Per fare chiarezza sulle recenti, e non univoche, normative in materia abbiamo sentito il parere dell’Avv. Silvio Caroli, noto penalista assicurativo.

a cura di MR. OLIVIERO

Poiché il reato di frode assicurativa ex Art. 642 del Codice Penale è perseguibile solo a querela di parte, è necessario interrompere questa attività come previsto dalle normative dettate dall’emergenza sanitaria in corso?

Il recentissimo Decreto Legge “Cura Italia”, n. 18 del 17 marzo 2020 ha stabilito, nell’ambito dei giudizi civili e penali, la sospensione dei soli termini di natura procedimentale, con l’eccezione, espressamente individuata, dei termini di prescrizione dei reati (istituto giuridico di natura ibrida processuale-sostanziale).

Il decreto testualmente dispone: «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali» (D.L. n. 18/2020, art. 83, co. 2) e «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale» (D.L. n. 18/2020, art. 83, co. 4).

La querela, quale condizione di procedibilità nonché quale atto di impulso del procedimento penale, è atto di natura prevalentemente sostanziale (il diritto di querela, nonché i termini di esercizio dello stesso sono regolate dalle norme del codice penale agli art. 120 e ss.) e dal carattere extra-procedimentale (o pre-procedimentale), attraverso il quale si porta a conoscenza l’Autorità giudiziaria della esistenza di una notizia di reato, la cui iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. determina, poi, l’avvio del procedimento penale, quale serie ordinata di atti che va dalla notizia di reato alla sentenza definitiva.

La querela, e i relativi termini di presentazione, pertanto, resta fuori dal perimetro procedimentale tracciato dal legislatore per l’individuazione dei termini che devono restare sospesi.

I termini per la proposizione delle querele non sono quindi sospesi e si può continuare a depositarle.

Questa impostazione è confermata pure dalla Relazione Illustrativa che accompagna il Decreto “Cura Italia” nel suo percorso parlamentare di conversione in Legge: «la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo [ndr]), si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali [ndr]).»

D’altronde, quando il legislatore, in casi di eccezionale gravità ed urgenza assimilabili alla pandemia Covid-19, ha inteso sospendere anche i termini di cui all’art. 124 c.p. lo ha fatto in maniera espressa: è il caso, ad esempio, della normativa emergenziale adottata in occasione del terremoto che ha colpito il Centro-Italia nel 2016 (D.L. n. 189 del 17.10.2016, Art. 49: «Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016».

Per evitare di recarsi direttamente negli uffici pubblici, in ossequio all’isolamento sociale richiesto dal Governo, le querele possono essere inviate telematicamente? 

Allo stato, le uniche modalità di presentazione e trasmissione dell’atto di querela ammesse sono quelle previste dall’ 337 c.p.p. Formalità della querela:

  1. a) la presentazione materiale dell’atto presso le autorità che sono autorizzate a riceverlo,
  2. b) la trasmissione dell’atto alle medesime autorità per il tramite di un incaricato o per posta in piego raccomandato.

L’evoluzione tecnologica che ormai da tempo ha caratterizzato il processo civile, non ha, ad oggi, ancora interessato il processo penale: sono poche le Procure italiane che considerano valido (e idoneo a determinare l’avvio del procedimento penale) l’atto di querela depositato telematicamente attraverso PEC.

Deve essere segnalato, inoltre, che sul punto della validità della querela presentata tramite PEC mancano pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

Diversamente, esiste una circolare del Ministero della Giustizia (la n. 2016.0204354.U dell’11.11.2016) che, constatando una lacuna legislativa in materia, chiarisce che, quand’anche la trasmissione tramite PEC della querela dovesse ritenersi valida, questa verrebbe comunque trattata alla stregua di una denuncia anonima, con la conseguenza che non sarebbe obbligatoria per il Pm l’iscrizione della notizia di reato: «Quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini della iscrizione di notizie di reato a carico dell’Ufficio di Procura ricevente».

frodi assicurative