di Stefano Manzelli
Nessun limite all’utilizzo investigativo dei dispositivi omologati per il controllo automatico della velocità dei veicoli. Ma per fotografare tutti i veicoli in transito e non solo i trasgressori con il piede pesante occorre che lo strumento sia stato specificamente progettato e autorizzato. E che il comando di polizia municipale osservi scrupolosamente la complessa normativa in materia di tutela dei dati personali e rapporti interforze. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, I, con la sentenza n. 116 del 7 febbraio 2020.
La questione dell’impiego per motivi di polizia dei tracciati generati dai numerosi strumenti di controllo automatico della velocità posizionati sul territorio impatta con due problematiche importanti. La prima è la possibilità di disporre di strumenti autovelox automatici omologati anche per fotografare tutti i conducenti in transito. La seconda riguarda la compatibilità di questa esportazione dei tracciati con la normativa deputata alla tutela dei dati personali. Circa la possibilità di omologare strumenti automatici rivolti sia al controllo della velocità che al rilievo di tutti i transiti veicolari il Ministero dei trasporti ha risolto l’incertezza, specifica la sentenza, evidenziando con la nota del 7 novembre 2019 che i controllori elettronici della velocità possono essere impiegati anche per questa attività se specificamente abilitati in tal senso nei documenti di omologazione/approvazione. Resta però sul tappeto la complessa questione del trattamento dei dati personali che è stata evidenziata dall’Autorità garante della privacy (si veda ItaliaOggi del 20/7/2019).
Il collegio si limita a richiamare la norma e la necessità di una preventiva regolamentazione dei tracciati da parte dell’amministrazione comunale che risulta titolare del trattamento. Anche se la polizia locale ha funzioni di polizia giudiziaria si tratterà di regolare preventivamente e poi condividere tracciati tra organi con peculiarità differenziate. Da una parte la polizia locale con attitudini alla tutela della sicurezza urbana. Dall’altra le forze di polizia dello stato con prerogative rivolte alla tutela della pubblica sicurezza.
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