L’ampiezza del contenuto dell’obbligo di sicurezza gravante sulla parte datoriale, obbligo che deve necessariamente conformarsi e misurarsi sulle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro dipendente non consente di sostenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio e il pagamento della connessa identità, implicando la completa autonomia del prestatore, comportano l’esonero per la parte datoriale da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo.

Cassazione civile sez. lav., sentenza dell’11/10/2019 n. 25689

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