di Antonio Ciccia Messina

La privacy fa un passo indietro. La necessità di debellare il Coronavirus giustifica lo scambio di dati sanitari tra le autorità e soggetti preposti all’attuazione delle misure decise dal Governo. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’informativa privacy e possono autorizzare oralmente i propri addetti a trattare i dati. È quanto prevede l’articolo 14 del decreto legge 14/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020. L’articolo citato detta disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale. In questo quadro i soggetti in prima linea possono trattare dati, scambiarsi dati, anche relativi alla salute e quelli giudiziari, se risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19. Tra questi soggetti sono elencati quelli operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, i soggetti pubblici e privati che attuano le misure assunte dalla Protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure d’urgenza (prefetture e forze di polizia) Il passo indietro della privacy riguarda anche adempimenti formali, come la individuazione dei designati degli autorizzati al trattamento e l’informativa. I soggetti sopra elencati possono autorizzare il proprio personale e i propri addetti al trattamento dei dati con modalità semplificate, anche oralmente. Inoltre i medesimi soggetti possono omettere l’informativa privacy o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione. L’articolo 14 aggiunge che la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli sopra indicati, ed anche la diffusione dei dati personali diversi da quelli sanitari e giudiziari, può essere effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto. Come si noterà, sono esclusi dalla diffusione i dati sanitari e i dati giudiziari. Inoltre si tratta di comunicazione da parte delle autorità pubbliche ad altri soggetti per esigenze di gestione della emergenza sanitaria. Il tutto deve avvenire in un quadro di correttezza di fondo nel rispetto della dignità delle persone: così si spiega il richiamo del comma terzo dell’articolo 14 al rispetto dei principi generali e alla adozione di misure appropriate per evitare discriminazioni o pregiudizi ai diritti e delle libertà degli interessati. Al termine dello stato di emergenza, tutto dovrà rientrare, anche in campo privacy: le autorità e i soggetti di cui sopra dovranno adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.
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