Antonio Ciccia Messina

Stop a schedature e a raccolte massive di dati sanitari: l’emergenza coronavirus non giustifica la raccolta, a priori sistematica e generalizzata di informazioni sulla salute delle persone, neppure sotto forma di autodichiarazioni. Lo precisa un comunicato del Garante della privacy, che invita, da un lato, ad attenersi alle prescrizioni delle autorità sanitarie e amministrative e, dall’altro lato, ad astenersi da iniziative autonome di raccolta di dati, anche sulla salute di utenti e lavoratori, che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti. Il Garante, dunque, distingue divieti, facoltà e obblighi. In materia, bisogna aggiungere che attenersi alle regole stabilite dalle autorità consentirà di minimizzare le responsabilità civili e penali: le regole, che il Garante invita ad osservare, delimitano, infatti, il rischio consentito.
Divieti. I datori di lavoro non possono raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o, comunque, rientranti nella sfera extra lavorativa. I datori di lavoro non possono effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Facoltà. Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, se necessario, comunicazioni all’amministrazione di provenire da un’area a rischio, agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.
Obblighi per il datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio «biologico» derivante dal coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.
Obblighi per il lavoratore. Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente, che svolge mansioni a contatto con il pubblico (come prestazioni allo sportello), venga in relazione con un caso sospetto di coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
Posizione di garanzia. Le norme che riguardano il rapporto di lavoro non risolvono in toto il problema di come si deve comportare il datore di lavoro: il problema è, infatti, se il datore di lavoro abbia una posizione di garanzia rispetto alla salute delle persone che hanno accesso nell’azienda.
Il problema è reso complicatissimo dal fatto che il rischio deriva da una patologia che si diffonde rapidamente e che colpisce anche senza sintomi evidenti.
La questione, pertanto, è se, in quanto titolare di una posizione di garanzia, scatti, a carico del datore di lavoro, una sua responsabilità nel caso in cui si astenga da condotte di controllo su soggetti che, entrati in azienda, possano diffondere il contagio.
Così posto il quesito, la risposta sarà negativa (nessuna posizione di garanzia e, quindi, nessuna responsabilità) a condizione che, caso per caso, il datore di lavoro abbia adottato tutte le norme di cautela note. Per la punibilità, infatti, non è sufficiente la sussistenza della mera possibilità materiale di impedire l’evento o di un dovere desunto da fonti extranormative.
Stato di necessità. Diverso discorso è il caso in cui ci sia necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona: questa situazione costituisce di per sé una scriminante, anche quando è putativa.
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