La liquidazione del danno non patrimoniale richiede una valutazione equitativa, che deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, con criteri -la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice- che siano idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire a una liquidazione

  • equa (congrua)
  • adeguata
  • e proporzionata

rispondente al principio dell’integralità del ristoro, e pertanto non meramente simbolica o irrisoria, o comunque non correlata all’effettiva natura o entità del danno, ma tendente (in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno) alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 29/10/2019 n. 27590

danno non patrimoniale