Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:

  • devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito;
  • detraendo l’acconto dal credito;
  • calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Nell’ipotesi di riforma della sentenza impugnata riferita al quantum debeatur è compito del giudice d’appello determinare la somma dovuta, sulla base di criteri determinati o determinabili che tengano conto dei principi sopra indicati, provvedendo a defalcare tutti gli importi che già corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio, anche se con differente causale, al fine di giungere ad un decisum chiaro e definitivo sull’importo dovuto che – in ragione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. ed art. 6 della CEDU, declinato anche in termini di economia processuale – consenta di evitare ulteriori fasi giurisdizionali.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 29/10/2019 n. 27602

liquidazione del danno