IL VOSTRO QUESITO

L’apertura di una palestra aziendale e il conseguente svolgimento di attività fisica all’interno della palestra da parte dei lavoratori, durante le pause dall’attività lavorativa e, comunque, su base volontaria, non sembrano essere sottoposti all’applicazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In caso di infortunio del dipendente durante l’esercizio di attività fisica all’interno della palestra aziendale, qualora il dipendente riportasse lesioni o rimanesse ucciso, sarebbe applicabile la copertura assicurativa prestata con la garanzia RCO?

L’ESPERTO RISPONDE


Come rileviamo dalla lettura delle CGA, l’assicurazione in questione garantisce all’art. 12 la responsabilità derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi “in relazione ai rischi descritti in polizza”.
L’articolo 14 esclude dal novero dei terzi “le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio”.
Il comma b) dell’articolo 12 stabilisce che le garanzie assicurative si intendono estese con garanzia R.C.O. “ai dipendenti … ed addetti alle attività per le quali è restata l’assicurazione”.
Il primo comma dell’articolo 10 del D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 stabilisce che “10. L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.”.
Evidentemente l’attività assicurata è quella di “Società di edizione di software”, l’assicurazione di R.C.O. garantisce gli infortuni sul lavoro.
L’esercizio di attività fisica in una palestra non rappresenta l’attività garantita in polizza e essa garantisce appunto solo gli infortuni sul lavoro.
Alla luce di quanto sopra, possiamo affermare che la copertura della R.C.O., sulla base della polizza da me esaminata, non copre tale tipologia di infortuni.