IL VOSTRO QUESITO

È valida la disdetta inviata dall’assicurato alla compagnia che ha emesso la polizza, e non al BROKER per interessamento del quale è stata emessa pur essendo precisato in polizza che ogni comunicazione del cliente o della compagnia doveva essere indirizzata al BROKER?

L’ESPERTO RISPONDE


Il broker – iscritto alla sezione B nel Registro Unico degli Intermediari – è un intermediario (mediatore) che rappresenta il contraente e che solitamente fa firmare a quest’ultimo un mandato di brokeraggio.
Questo documento è un contratto in cui sono elencate le norme da osservare – a cura dei due firmatari, in vigenza del rapporto.
Non conosciamo, nel caso in esame, quali siano le clausole contrattuali del mandato di brokeraggio ma, a prescindere da queste, si ritiene che la disdetta ad un contratto di assicurazione inviata direttamente dal contraente all’impresa nei termini di legge – o stabiliti dalla polizza se di maggior favore – sia valida a tutti gli effetti.
La precisazione nel contratto di assicurazione che le comunicazioni inviate al broker si intendono valide come se fossero state inviate alla compagnia assicuratrice non può invalidare l’efficacia di una comunicazione inviata direttamente all’assicuratore con il quale è instaurato il rapporto assicurativo (se pur per il tramite del distributore).
Sarà cura naturalmente dell’impresa informare tempestivamente il Broker che ha intermediato il contratto della disdetta inviata dal contraente.