Con decisione presa a Sezioni unite (sentenza n. 4684/2015), la Cassazione ha definitivamente escluso la natura retributiva del contributo integrativo dovuto ai fondi pensioni, posto a carico del datore di lavoro dai contratti e accordi collettivi, riconoscendone la natura esclusivamente previdenziale. In particolare, la cassazione ha precisato che «l’obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro, finalizzato a garantire, in presenza delle previste condizioni, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce certamente un ulteriore e diverso beneficio per il lavoratore. Un rapporto previdenziale che non modifica i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, né che va a incidere sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto (il tfr). In sostanza, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione integrativa che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire. Infatti, non è la contribuzione del datore di lavoro a entrare direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al fondo pensione prescelto; tanto che il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto di lavoro, essendo solo destinatario di un’aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo pensione cui ha scelto di aderire. La Cassazione ha precisato, infine, che se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l’obbligo del pagamento del contributo a carico del datore di lavoro non è posto nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo pensione, che è poi tenuto a erogare la relativa prestazione».

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