di Carla De Lellis

Occhio ai controlli sul bonus bebè. L’Inps, infatti, d’intesa con i comuni verificherà che i nuclei familiari, i ruoli e i rapporti di residenza e di convivenza auto-dichiarati nelle Dsu (le domande d’Isee) corrispondano a vero. In presenza di dichiarazioni false, scatterà la revoca del bonus e il recupero dell’indebito, fatte salve comunque le conseguenze di ordine giudiziario. Lo spiega l’Inps, tra l’altro, nella circolare n. 26/2020 con cui ha dato il via libera alla presentazione delle domande dell’assegno di natalità edizione 2020. Come per il passato sono previste due misure di bonus, per il primo figlio e per ogni figlio successivo al primo, ma quest’anno, rispetto agli anni scorsi, il bonus spetta a tutte le famiglie, con l’eliminazione del tetto Isee per il diritto. A chi spetta. L’assegno spetta al nucleo familiare in cui, tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2020, nasca un figlio o sia adottato o preso in affido temporaneo. Per fissare l’importo del bonus serve il possesso di un Isee in corso di validità, prendendo a riferimento «l’Isee minorenni» relativo al minore per il quale si richiede il beneficio. Se il figlio risulta collocato temporaneamente in altra famiglia, l’assegno è liquidato all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento. In tal caso, il requisito Isee è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti; mentre l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

I requisiti devono essere tutti posseduti al momento di presentazione della domanda. Nel caso di genitore minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore, fermo restando che i requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace. La misura del bonus. La misura annua del bonus, come accennato, dipende dal valore dell’Isee del nucleo familiare in corso di validità al momento della domanda. L’Inps ha precisato che va considerato l’Isee minorenni del nato o adottato per il quale si richiede il bonus o, se presente, l’Isee corrente. La novità dell’edizione 2020 è che non c’è un tetto massimo per il diritto all’Isee: praticamente il bonus spetta sempre, in caso di nascita, adozione o affido di un bambino. Quello che cambia, in funzione dell’Isee, è l’importo come indicato in tabella.

Invece fino all’anno scorso al bonus accedevano soltanto le famiglie con un Isee non superiore a 25 mila euro. L’assegno spetta dalla data di nascita o d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo fino al compimento del primo anno di età oppure fino al primo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. La maggiorazione. Se il figlio (nato, adottato o preso in affido nel corso di quest’anno) è successivo al primo (dal secondo in poi), si ha diritto a una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, come è indicato in tabella. L’Inps ha spiegato (circolare 85/2019 richiamata dalla circolare 26/2020) che la maggiorazione è applicata in base ai seguenti criteri:
• viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
• si considera «primo figlio» del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
• non si considerano né come «primi figli» né come «figlio successivo al primo» i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo (la maggiorazione, cioè, è valida solo sulla base di rapporti di «filiazione»);
• in caso di parto gemellare valgono due casi: se si tratta di un primo evento (se il genitore non ha avuto altri fi gli, neanche adottivi), la maggiorazione è riconosciuta per ogni figlio successivo al primo (venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo); se non si tratta di primo evento (se il genitore ha già avuto fi gli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli; idem in caso di adozione plurima.

Serve la domanda. La domanda deve essere presentata all’Inps, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
• Web: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il sito internet dell’Inps (www.inps.gov.it);
• Contact center integrato Inps e Inail: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
• enti di Patronato. In caso di parto gemellare o d’ingresso in famiglia gemellare occorre presentare una domanda per ciascun figlio.

Non c’è termine per presentare la domanda. Tuttavia, quelle presentate entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore garantiscono l’erogazione del bonus arretrato, cioè sin dalla nascita o dall’ingresso. Nel caso la domanda sia presentata oltre i 90 giorni, il bonus decorrerà dal mese di presentazione della domanda. Occhio ai controlli. Tra le raccomandazioni fatte dall’Inps alle proprie sedi territoriali c’è quella dei controlli che, ha precisato l’istituto, vanno effettuati con i comuni per verificare i nuclei familiari, i ruoli e i rapporti di residenza e convivenza auto-dichiarati nelle Dsu corrispondano a vero. In presenza di dichiarazioni non veritiere, il bonus è revocato e l’Inps procede al recupero dell’indebito, fatte salve comunque le conseguenze di ordine giudiziario. A riguardo, vale la pena ricordare l’obbligo ricadente sui richiedenti il bonus di comunicare tempestivamente all’Inps qualunque variazione del nucleo dovesse verificarsi nel corso dell’anno.

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