di Carla De Lellis

Bonus asilo nido più pesante. Quest’anno, infatti, va da un minimo di 1.500 fino al massimo di 3.000 euro, da ripartire in 11 mensilità (l’importo effettivo di bonus, in ogni caso, non può superare il giustificativo di spesa), in funzione del valore d’Isee Minorenni. Il bonus, operativo dal 2016 (euro 1.000 per tutti, elevati a 1.500 lo scorso anno), è stato così incrementato dalla legge Bilancio 2020 a decorrere da quest’anno. La disciplina è stata illustrata dall’Inps con la circolare n. 27/2020 (si veda ItaliaOggi del 18 febbraio).Bonus di due tipologie. Il bonus, erogato dall’Inps a domanda del genitore, spetta in due ipotesi, ossia a sostegno:

a) del pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;

b) dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Contributo asilo nido. Partiamo dalla prima ipotesi. L’importo massimo erogabile, a partire da quest’anno, è fissato in base all’Isee minorenni, valido, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.

In assenza d’Isee valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, è messa in liquidazione la rata spettante in misura fino a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un Isee minorenni valido, da tale data verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3 mila euro annui, sussistendone i requisiti e in funzione dell’Isee.

Esempio. Domanda di bonus asilo nido presentata a febbraio 2020, la Dsu non è presente al momento della domanda e, pertanto, non è possibile stabilire la fascia di Isee di riferimento. Successivamente, in data 3 marzo, è presentata la Dsu Isee minorenni valida. L’integrazione è corrisposta a partire da tale mese di marzo sulla base dell’Isee, mentre per il mese di febbraio resta fermo l’importo minimo di 136,37 euro, sempre che il richiedente abbia documentato una spesa per tale importo.

In tabella sono riportati gli importi massimi concedibili in base all’Isee minorenni in corso di validità (e la relativa parametrazione mensile).

In caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità è erogata per un importo massimo di 136,30 euro, al fine di non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore. In ogni caso l’importo mensile erogato dall’Inps non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Attenzione. Il bonus asilo nido non può essere cumulato con la detrazione fiscale sulle spese per la frequenza degli asili. A tal fine, l’Inps comunica beneficiari e importi all’Agenzia delle entrate.

Contributo per forme di supporto. Gli stessi contributi, non frazionati in mensilità (ma una tantum), spettano anche a sostegno dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

In tal caso il bonus viene erogato dall’Inps a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento «l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica».

Nel caso in cui non sia presente un Isee minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà di 1.500 euro. È preso a riferimento l’Isee minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Attestazioni Isee irregolari. Può capitare che l’Isee risulti, sì, attestato al momento della domanda, ma contenga errori per omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o a quelli reddituali. In tali casi, il richiedente può regolarizzare la situazione (Isee) con le seguenti modalità:

1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’Isee, attraverso i consueti canali;

2) presentando una nuova Dsu, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

3) rettificando la Dsu, con effetto retroattivo (attenzione: soltanto se è stata presentata a un Caf e sia stato quest’ultimo a commettere un errore materiale. L’operazione non è possibile, invece, se la Dsu è stata presentata con Pin del cittadino).

Ai fini del bonus asili nido sugli eventi 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’Isee all’atto della domanda comporta, analogamente all’ipotesi di assenza di Isee, che la domanda sia «accolta» ma con la liquidazione dell’importo minimo di 136,37 euro mensili, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge. Inoltre, l’Inps, tramite i contatti indicati nella domanda (Pec/sms/email), avvisa l’utente con l’invio di apposita segnalazione di irregolarità (presenza dell’omissione o difformità) da regolarizzare.

Esempio. Domanda di bonus asilo nido relativa alle mensilità da gennaio a luglio 2020. Se l’Isee è presente da gennaio 2020, sarà possibile calcolare l’integrazione spettante con decorrenza gennaio.

Se, invece, l’Isee minorenni è presente a gennaio, ma l’attestazione riporta omissioni e/o difformità, l’Inps corrisponde l’importo minimo pari a 136,37 euro e, a decorrere dalla regolarizzazione dell’Isee, che ad esempio, avviene a dicembre 2020, effettua il ricalcolo dell’importo spettante con la maggiorazione fino a 272,72 euro mensili. Tale maggiorazione spetta da gennaio, sempre nei limiti dell’importo documentato.

Le domande per l’anno 2020. La domanda va presentata, completa della documentazione necessaria, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    • internet, tramite il servizio online dedicato accessibile direttamente al cittadino in possesso di un Pin Inps dispositivo, di identità Spid o di una Carta nazionale dei servizi (Cns);
    • Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di Pin;
    • Patronati.Decadenza. L’erogazione del bonus è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.L’Inps interrompe l’erogazione a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano la decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi). Attenzione: il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.L’erogazione del bonus. Come accennato, l’erogazione del bonus a cura dell’Inps avviene con le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato; accredito conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban. Il mezzo di pagamento prescelto ovviamente deve essere intestato al richiedente.

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