di Daniele Cirioli

Via libera alle richieste di Ape sociale. Può fare domanda chi perfeziona i requisiti nel corso di quest’anno e chi li ha maturati negli anni passati e/o sia decaduto dal beneficio ottenuto negli anni 2017, 2018 o 2019. In ogni caso, la decorrenza della prestazione non sarà antecedente al 1° febbraio 2020. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 35/2020, illustrando la proroga dell’Ape sociale al 31 dicembre 2020 disposta dalla legge n. 160/2019. Primo termine per le domande di riconoscimento del diritto è al 31 marzo.
Mettersi a riposo prima. L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 mesi ano al 2022), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico. Nel periodo di riposo, prima di ricevere la pensione vera e proprio, si riceve un sussidio mensile d’importo massimo pari a 1.500 euro lordi a carico dello stato. Queste le condizioni per il diritto:
a) aver cessato l’attività lavorativa (dipendente, autonoma e parasubordinata)
b) non essere titolare di una pensione diretta;
c) trovarsi in una delle «particolari» situazioni tutelate;
d) avere un minimo di 30/36 anni di contributi (a seconda della «particolare» situazione);
e) maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte (circa 721 euro) l’importo della pensione minima dell’Inps (515 euro circa nel 2020).
Prima domanda: il diritto. Il procedimento di riconoscimento dell’Ape sociale 2020 è lo stesso degli anni passati, quindi in base a due domande, utilizzando gli stessi modelli già utilizzati per le passate edizioni che, dal 1° gennaio, sono disponibili sul sito dell’Inps. La prima domanda è finalizzata a ottenere il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, cui provvede l’Inps a seguito di domanda che può presentata entro i termini del 31 marzo (salvo deroghe per emergenza Covid-19), 15 luglio e 30 novembre 2020. Le istanze presentate dopo il 30 novembre sono prese in considerazione solo se residuano fondi finanziari. L’esito della prima domanda è comunicato dall’Inps nel rispetto dell’agenzia indicata in tabella. L’Inps comunica il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, con indicazione della prima decorrenza utile ovvero il rigetto della domanda, qualora non sussistano le condizioni per il diritto.
Seconda domanda: la richiesta. La seconda domanda è di richiesta di liquidazione dell’Ape. Può essere presentata all’Inps solo da chi abbia ottenuto esito positivo alla prima, senza termine. In presenza di tutti i requisiti, l’Ape sociale decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero. Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio e, precisa la circolare, dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio (la seconda domanda). Al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio (la prima domanda) siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni devono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (la seconda).
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