Non trova applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c. nel caso dell’obbligazione del responsabile dell’inquinamento avente a oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato poiché trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell’inquinamento.

Cassazione civile sez. III, 22/01/2019 n. 1573