di Leonardo Comegna

Nel 2019 per coprire un anno di contribuzione volontaria occorre una spesa minima di 3.522 euro, 77 euro in più di quella richiesta nel 2018. Da una occhiata sommaria alle tabelle, i cui parametri sono indicati nella circolare Inps n. 42/2019, si nota l’aumento, dovuto soprattutto alla lievitazione delle aliquote della contribuzione obbligatoria dei lavoratori autonomi.
Valori 2019. Le somme da versare differiscono a seconda della decorrenza dell’autorizzazione: prima o dopo il 31 dicembre 1995. L’ammontare del contributo volontario si ottiene, infatti, applicando alla retribuzione di riferimento (quella dell’ultimo anno di lavoro), l’aliquota contributiva vigente che per gli ex dipendenti è pari al 27,87%, se autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 33%, per le autorizzazioni successive. Variati i massimali annui imponibili: prima fascia 47.143, massimale 102.543 euro. Esiste anche una retribuzione base (minimale), pari al 40% del minimo di pensione mensile. In altri termini, per il 2019, con un minimale di retribuzione settimanale pari a 205,20 euro, il contributo non può essere inferiore a 57,19 euro per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995 e a 67,72 euro e per le autorizzazioni successive.

Artigiani e commercianti. Per le due categorie di lavoratori autonomi le regole della prosecuzione volontaria, nonostante la riforma della materia introdotta dal dlgs n. 184/1997 (uno dei provvedimenti di attuazione della riforma Dini del 1995), fanno ancora riferimento alla legge n. 233/1990. Di conseguenza, agli artigiani e commercianti deve essere tuttora attribuita una delle 8 classi di reddito previste dalla legge richiamata e, in particolare, la classe il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall’interessato negli ultimi 36 mesi (tre anni) di attività. L’aliquota obbligatoria 2019 è fissata in 24% per gli artigiani e 24,09% per i commercianti.
Parasubordinati. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota l’Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2019 al 33% (25% per i titolari di partita Iva). Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 15.878 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a 3.969,60 su base annua e 330,80 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti, e a 5.239,80 euro su base annua e 436,65 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

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