Al contrario dell’assicurativo, nella previdenza integrativa ci possono essere trattamenti diversi tra sessi. Covip ha in consultazione nuove norme sul tema
di Carlo Giuro

La Covip ha avviato fino al prossimo primo aprile una pubblica consultazione sullo schema di una nuova delibera che dovrà sostituire quella precedente di settembre 2011, sulla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive. La finalità è quella di aggiornare la disciplina all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Alla luce delle linee direttrici pubblicate dalla Commissione europea il 13 gennaio 2012 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del primo marzo 2011 (sentenza Test Achats), che ha sancito che l’elemento relativo al genere non può più essere considerato come un fattore determinante per differenziare i premi e le prestazioni dei contratti di assicurazione conclusi a partire dal 21 dicembre 2012, si reputa ora che le regole unisex in ambito assicurativo non riguardino le prestazioni in rendita erogate dalle imprese di assicurazione per conto di forme pensionistiche complementari collettive, ragion per cui alle predette prestazioni si applicano tutte le regole dettate per la previdenza complementare in maniera specifica, che per taluni profili continuano ad ammettere differenziazioni tra sessi.

Conseguentemente spetta alla Covip di vigilare, sempre per il tramite dei fondi pensione, sulla «affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati», anche nel caso in cui tale attività fosse svolta da un’impresa di assicurazione per conto di un fondo pensione.
I fondi pensione che erogano le prestazioni direttamente devono a tale fine redigere, in allegato al bilancio tecnico, un’apposita relazione, redatta da un attuario, che deve contenere un’indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati statistici impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità. Le forme pensionistiche collettive che pagano le prestazioni tramite un’impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla Covip la relazione. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l’utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla Covip, entro 60 giorni dall’accertamento dall’acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate. La Covip raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito l’elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni. (riproduzione riservata)

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