Dopo la conversione del decreto su quota 100, le novità per circa 50 mila dipendenti
Attesa per Inps e Miur su requisiti, riscatto laurea e Tfs
di Nicola Mondelli

Definito seppur per grandi linee il numero dei docenti e del personale Ata che il 1° settembre 2019 e, comunque, nel corso del 2019 lascerà il servizio per accedere a qualsiasi titolo al trattamento pensionistico sia di vecchiaia che anticipato per maturata anzianità contributiva: intorno a 40mila docenti, ivi compreso il personale educativo e gli insegnanti di religione, e a 10mila assistenti amministrativi, assistenti tecnico ed equiparati e collaboratori scolastici.
Ora l’attenzione del personale della scuola si concentra, alla luce delle disposizioni contenute nel testo del decreto legge 28 gennaio 2019 che sarà convertito in legge nei prossimi giorni, dopo l’ok della camera, sulle nuove norme in materia di cessazione dal servizio e sui termini e le modalità per accedere al trattamento pensionistico a qualsiasi titolo nel corso del 2020.
Termini e modalità che per effetto del dpr n. 351/1998, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge n. 59/1997, dovranno continuare ad essere stabiliti con un decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, decreto che inevitabilmente dovrà tenere conto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 28 gennaio 2019 e nel testo approvato dalle Aule di Palazzo Madama e di Montecitorio.
In particolare dovrà tenere conto che la domanda di cessazione dal servizio, propedeutica alla domanda di accesso al trattamento pensionistico anticipato, deve essere presentata con un preavviso di sei mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico.

Dovrà inoltre tenere conto che ai fini del conseguimento della pensione quota 100; della riduzione dell’anzianità contributiva per accedere al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica e dell’accesso alla opzione donna continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 secondo cui per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico Afam dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
Particolare attenzione dovrà comunque essere posta sia per quanto attiene alla riduzione, per tutto il triennio 2019/2021, del requisito contributivo richiesta per accedere al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica (42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, anziché rispettivamente 43 anni e tre mesi e 42 e tre mesi, come prevedeva il decreto 5 dicembre 2017), sia al divieto di adeguamento del nuovo requisito contributivo alla speranza di vita fino a tutto il 32 dicembre 2026.
La facoltà di riscattare, in via sperimentale nel triennio 2019/2021, in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione (titoli di studio in particolare); la possibilità di accedere ad un anticipo dell’indennità di buonuscita e la detassazione dell’imposta che grava sull’indennità sono le altre novità che sembrano suscitare interesse da parte del personale del comparto scuola, sia di quello che cesserà dal servizio dal prossimo 1° settembre e, comunque, entro l’anno 2019 sia di quello collocato a riposo nel corso degli ultimi due anni e che a tutt’oggi non ha ancora percepito alcuna quota dell’indennità spettante.
Sui tre predetti istituti saranno tuttavia necessari precisazioni e chiarimenti sia ministeriali che da parte dell’Inps, l’istituto nazionale di previdenza sociale.
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