Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo

  • sia in relazione all’ingombro da esso determinato negli spazi dedicati alla circolazione
  • sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata
  • sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare.

Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia dell’automezzo, sempreché che rientri in quello proprio rispetto alle sue caratteristiche.

E’ stato infatti affermato che l’art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del Codice della Strada del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilità traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali.

Il che non vuol dire ancorare l’operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell’allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata; quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità da attività pericolosa che è quella di cui all’art. 2054 c.c.

E poiché il veicolo deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l’individuazione come tale ai sensi del codice della strada, l’uso che di esso si compia su aree destinate alla circolazione – sempre che sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere – costituisce circolazione del veicolo stesso ai sensi dell’art. 2054 c.c.: ragione per cui la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.

Il principio è stato ancor più recentemente confermato: è stato infatti statuito che rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A., anche la sosta nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo – in funzione del suo avvio alla circolazione – ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l’operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali (cfr. Cass. 27759 /2017).

Cassazione civile sez. III, 18/01/2019 n. 1280