IL FATTO

dalla Redazione
ASSINEWS 306 – marzo  2019    

IL FATTO
Da un fatto di cronaca rileviamo che dopo una serie di lavori di manutenzione, consistenti nel rafforzamento dei solai e delle rampe di scale, erano state riscontrate macchie di umidità nelle pareti esterne e infiltrazioni di acqua piovana nei singoli appartamenti di uno stabile, oggetto di lavori di manutenzione. Si trattava di difetti che compromettevano il normale utilizzo dell’immobile.

L’impresa che aveva effettuato i lavori aveva escluso le sue responsabilità sostenendo che aveva eseguito degli interventi su un immobile già realizzato da altri da più di dieci anni. I proprietari convenivano quindi in giudizio la società venditrice e la società che su incarico di quest’ultima aveva eseguito sull’edificio interventi di ristrutturazione edilizia, con richiesta di condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni consistenti in un esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato ed altri gravi difetti di costruzione.

Nel resistere in giudizio entrambe le convenute chiamavano in causa la società che aveva eseguito gli intonaci, per esserne tenute indenni. Il Tribunale, ritenuta la ricorrenza di gravi difetti dell’opera, accoglieva la domanda e condannava le società convenute al pagamento della somma di 71.503,50, a titolo di responsabilità per danni ex articolo 1669 del codice civile.

In cosa consiste un “grave difetto di costruzione?”

L’APPROFONDIMENTO
In cosa consiste un “grave difetto di costruzione”?
Secondo la costante giurisprudenza: «l’estremo del grave difetto di costruzione, a differenza di quelli che determinano rovina totale o parziale dell’edificio, può anche consistere in una menomazione che, pur riguardando una parte soltanto dell’opera, incida sulla funzionalità della stessa, impedendole di fornire l’utilità cui è destinata per lungo lasso di tempo».

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati