Nel giudizio in materia di invalidità il vizio (denunciabile in sede di legittimità) della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice.

Nel caso di specie si controverteva circa il riconoscimento del danno in favore di un dipendente e della sussistenza del nesso eziologico tra gli anni trascorsi in un luogo di lavoro piccolo e pieno di fumo e un tumore faringeo diagnosticatogli alcuni anni dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

Cassazione civile sez. lav., sentenza del 09/01/2019 n. 276