I giudici di merito hanno accertato che l’inganno è stato scoperto dopo approfondite verifiche, dalla circostanza che la sedicente danneggiata aveva allegato un preventivo di danni anteriore alla data del sinistro, non rispondendo al vero l’affermazione secondo cui la falsa denuncia non avrebbe avuto alcuna capacità artificiosa.

Occorre, invero, rilevare che in tema di truffa, l’idoneità degli artifici e raggiri non è esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario il successivo intervento di atti di controllo, atteso che l’idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione ex ante, di causare l’evento.

Ne discende che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto essenziale ai fini della truffa detta dichiarazione atteso che è dato di comune esperienza che ai fini della verifica di un sinistro il primo elemento da riscontrare è quello della presenza di testimoni in grado di confermare il fatto storico.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza del 10 gennaio 2019 n. 932