Ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 335 del 1990 in tema di rimborso delle spese legali del personale dipendente, presupposto del diritto al rimborso delle spese sostenute è la preventiva comunicazione all’ente di appartenenza (da parte del dipendente) del proprio coinvolgimento in un procedimento di responsabilità, con richiesta della nomina di un difensore, essendo la stessa necessaria ai fini della valutazione ex ante da parte dell’ente in ordine all’assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento.

Ne consegue che, in mancanza, non è configurabile alcun obbligo dell’azienda di farsi carico delle spese di difesa, né il diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute per il difensore di fiducia.

Corte appello sez. lav., Roma, 30/11/2018, n. 4391