In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa.

Anche in applicazione dell’art. 2050 c.c., il danno deve essere sempre allegato e provato da parte dell’interessato.

Cassazione civile sez. I, sentenza dell’08/01/2019 n. 207