Pronto il testo che regola la transizione in caso di no-deal. Previste tutele per i correntisti delle banche britanniche e l’ok all’aumento della partecipazione nel capitale Bei
di Andrea Pira

Ventidue articoli per evitare contraccolpi sul sistema finanziario italiano nell’eventualità di Brexit senza accordo. Il testo del decreto predisposto dal ministero dell’Economia è pronto e all’occorrenza «potrà tranquillamente entrare in vigore da un momento all’altro per tutelare cittadini e imprese con tempestività», ha detto il premier Giuseppe Conte. Assieme agli interventi d’urgenza per garantire continuità di prestazione di servizi a banche e assicurazioni e società britanniche operanti in Italia che altrimenti di colpo non potrebbero più farlo, disciplinando la graduale uscita il testo include garanzie per i correntisti di istituti britannici con succursali nella penisola, il via libera all’aumento della quota italiana nel capitale della Banca Europea per gli Investimenti e la proroga di due anni della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, comprese quelle derivanti da leasing, in scadenza a marzo, con qualche paletto in più e una dotazione di 100 milioni. Le Gacs dopo l’ok della Commissione Ue potranno essere prorogate anche per un terzo anno. Il costo per le banche è stato rivisto al rialzo, così da diminuire i rischi per Tesoro. Quanto al paniere di riferimento, per la garanzia è composto tra gli altri da cds su Ubi, Unicredit , Intesa , Mediobanca , Enel , Generali , Acea , Atlantia , Previsto un innalzamento a BBB il livello minimo di rating richiesto per i titoli senior.

Scopo primario del decreto è però garantire, almeno a livello italiano, un distacco morbido di Londra dalla Ue. Viene pertanto stabilito un periodo transitorio di 18 mesi dalla «data del recesso», in teoria fissata per il 29 marzo e che quindi prolungherebbe la transizione fino alla fine del 2020. In questo arco di tempo le banche britanniche potranno svolgere attività previa notifica alla Banca d’Italia. Per quanto riguarda la raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, le attività saranno limitate a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati prima della Brexit, senza la possibilità né di rinnovo né di chiusura di nuovi contratti. Entro tre mesi dal giorno dell’uscita gli istituti di credito con passaporto della Regina potranno inoltre aderire al sistema italiano di tutela dei depositi, comunicandolo ai correntisti entro 40 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il cui schema sarà affrontato oggi in Consiglio dei ministri. I 18 mesi saranno riconosciuti anche alle assicurazioni, che potranno gestire i contratti e le coperture in corso. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del dl dovranno inoltre presentare all’Ivass un piano con le misure che consentono di gestire al meglio i contratti. Dal giorno del divorzio il contraente potrà comunque recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia.
In salvo anche i fondi pensione, nel periodo transitorio, gli investimenti detenuti in quote o azioni di Oicvm e Fia britannici saranno assimilati a quelli Ue.
Nel testo anche l’incremento del personale del Mef per gestire al meglio la Brexit e misure per una ordinata applicazione dei nuovi principi contabili Ifrs9. (riproduzione riservata)

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