La normativa incentiva fiscalmente l’adesione dei famigliari a carico dell’iscritto principale. Ecco le regole previste nelle diverse fattispecie
di Carlo Giuro

La normativa previdenziale dà la possibilità anche ai famigliari fiscalmente a carico degli iscritti di aderire alla previdenza complementare, finanziando la posizione individuale con contributi direttamente versati o con contribuzione da parte dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico. Per incentivare questa forma di adesione si prevede anche una specifica agevolazione fiscale. Infatti il contribuente nei confronti del quale tali persone sono a carico può dedurre dal proprio reddito l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo di dedizione fiscale complessivo annuo di 5.164,57 euro. La finalità è quella di consentire anche a categorie come i giovani non lavoratori e alle casalinghe, caratterizzate da un elevato rischio previdenziale, di munirsi di adeguata copertura complementare. Ma andando nel pratico, quali sono le vie percorribili concretamente?

La soluzione è quella di accedere a forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti e piani individuali di previdenza) o, così come consentito dalle Direttive Covip del 28 giugno 2006, alle forme pensionistiche collettive (fondi pensione preesistenti, fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti ad adesione collettiva) se previsto dal relativo Statuto. L’autorità di vigilanza presieduta da Mario Padula ha inserito di recente con una specifica risposta a quesito un nuovo tassello interpretativo nel complesso mosaico. Il tema era rappresentato dalla possibilità per gli iscritti ad un fondo collettivo che perdano lo status di soggetti fiscalmente a carico di conferire il proprio tfr in caso di occupazione presso un datore di lavoro non associato alla forma pensionistica stessa. E’ utile ricordare in premessa che la Covip si era già espressa nell’aprile 2009, sempre con una risposta a un quesito, sul tema della partecipazione una forma collettiva di un famigliare a carico nell’ipotesi in cui venga meno per una delle ragioni consentite dal sistema (e, cioè, per riscatto totale della posizione o per trasferimento), il rapporto tra il fondo pensione e l’iscritto con cui vi sia il rapporto di carico fiscale. Ferma restando la facoltà delle forme collettive di includere o meno nella propria platea di riferimento anche i famigliari a carico dei lavoratori iscritti, la Commissione esprimeva l’avviso che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del suo famigliare a carico, sussistente nella fase iniziale di instaurazione del rapporto, non comporti necessariamente il venir meno dell’iscrizione al fondo pensione del fiscalmente a carico, ove successivamente venga meno quella inerente all’iscritto principale. Questo perché l’iscrizione del fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia. In ragione di quanto sopra evidenziato e al fine di favorire la gestione continuativa e stabile della posizione accesa a favore del fiscalmente a carico, si ritiene, dunque, che vada consentito il mantenimento presso il fondo pensione della posizione individuale maturata dal fiscalmente a carico, anche in assenza di contribuzione, ancorché il lavoratore di riferimento cessi di aderire al fondo stesso. Ulteriore tappa era stata la risposta a un quesito di novembre 2013 alla luce della quale, in considerazione della precedente pronuncia, si riteneva anche possibile che l’iscritto principale, uscito dal fondo, continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

Si analizzava poi la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione al fondo pensione in caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo. In questo caso, secondo la Covip, sono riconosciute in tale fattispecie diverse opzioni; in primo luogo la facoltà di mantenimento della posizione presso il fondo pensione, con o senza proseguimento della contribuzione individuale; secondariamente la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale. Si ritiene inoltre che gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti di volta in volta previsti, possano chiedere anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento della posizione. In considerazione delle precedenti pronunce sopra richiamate, la Covip ora sottolinea come la prosecuzione dell’adesione al fondo pensione del non più famigliare a carico avviene su base individuale e consente ai citati lavoratori di destinare alla forma pensionistica anche il proprio tfr, analogamente a quanto previsto per le adesioni individuali a fondi pensione aperti e a polizze. Si ritiene tuttavia che qualora pervenga al fondo pensione la richiesta di versamento di quote di tfr da parte di lavoratori iscritti come fiscalmente a carico, debba invitare gli interessati a verificare con il proprio datore di lavoro la presenza di una forma pensionistica ad adesione collettiva operante nel proprio ambito contrattuale. Tale invito, da effettuarsi in forma scritta, è volto a sensibilizzare il lavoratore in merito al fatto che la destinazione del tfr ad un fondo pensione diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva potrebbe comportare la perdita del contributo datoriale. (riproduzione riservata)

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