DECRETO CRESCITA/ Cento mln in più all’anno per welfare, giovani e supporto al reddito
Potranno usare fino al 5% dei proventi non contributivi
di Michele Damiani

Nuove misure di sostegno alle attività dei liberi professionisti da parte delle casse private. Gli enti di previdenza potranno destinare fino al 5% dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio per istituire nuovi strumenti di welfare e di sostegno al reddito a favore dei propri iscritti. Secondo gli ultimi dati Covip, questo incremento è quantificabile intorno ai 100 milioni di euro all’anno. È una delle novità previste dalla bozza del dl crescita, la cui prosecuzione dell’esame è attesa in uno dei prossimi consigli dei ministri. L’articolo 14 del dl (sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi professionisti) stabilisce che: «Al fine di promuovere misure di sostegno dell’attività libero-professionale e l’inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato possono prevedere, a favore degli iscritti, forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno al reddito e all’esercizio della libera professione, in particolare per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché di welfare.

Agli oneri conseguenti all’attuazione di quanto disposto, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5% dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni». Per rendimenti lordi del patrimonio si intende la somma delle voci relative a proventi di natura patrimoniale e finanziaria, quindi esclusi i ricavi derivanti dalla contribuzione previdenziale. Gli enti dovranno, quindi, istituire «una serie di misure di sostegno attualmente non previste nell’ambito delle prestazioni già erogate». Tra queste, il dl indica: la polizza sanitaria integrativa, una tutela per la disabilità, l’ospitalità in case di riposo e assistenza, una tutela per la genitorialità del professionista e per invalidità temporanea. Potranno, inoltre, essere istituiti dei fondi di garanzia per favorire l’accesso al credito, nonché misure di sostegno per acquisto della prima casa, per l’apertura dello studio, per il completamento degli studi e per la formazione. Per garantire la corretta esecuzione delle agevolazioni, le casse dovranno definire appositi organismi di monitoraggio. La disposizione non è l’unica presente nel dl crescita relativa alle casse private: infatti, con l’articolo 13 bis, vengono introdotte nell’ordinamento delle disposizioni per favorire gli investimenti degli enti nell’economia reale; per godere del beneficio fiscale previsto dalla legge 232/2016, gli enti dovranno investire almeno il 3,5% degli attivi in quote o azioni di fondi per il venture capital.

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