Diffusa la versione 2018 delle tabelle milanesi, applicate in modo generalizzato
Rivalutazioni dell’1,2% e nuovi criteri per diffamazione
Pagina a cura di Antonio Ciccia Messina
Par condicio per il risarcimento ai nonni da perdita del nipote e rivalutazione dell’1,2% degli indennizzi. Sono le novità della versione del 2018 delle tabelle di Milano per il calcolo di quanto dovuto chi subisce una lesione o per i congiunti di una persona deceduta a seguito di un sinistro.
Le tabelle milanesi per il calcolo del danno hanno un’applicazione ormai generalizzata sul territorio italiano e questo perché la Cassazione ha stabilito che rappresentano un criterio ampiamente seguito nella prassi giudiziaria.
In questo settore gli interessi, tra loro contrastanti, sono molti: quello delle vittime primarie (che hanno patito lesioni) o secondarie (congiunti della persona defunta o che ha subito una grave lesione); i responsabili; le compagnie di assicurazione.
L’evoluzione giurisprudenziale è segnata da un accorpamento delle voci di danno e dalla ricerca di uniformità dei risarcimenti nei tribunali, impedendo disparità di trattamento tra le varie sedi giudiziarie. Un risultato di questa evoluzione è proprio la generalizzazione dell’applicazione delle tabelle milanesi. Tabelle che si arricchiscono di alcuni capitoli: la lesione del bene salute definito da premorienza (il danno che subisce chi colpito da lesione muoia prima della liquidazione per effetto di altra causa esterna e indipendente); il danno «terminale» (danno subito dalla vittima di lesioni mortali, che muore entro 100 giorni dal fatto); il danno da diffamazione a mezzo stampa (lesione de bene della reputazione); il danno da responsabilità processuale aggravata (a carico di chi affronta con leggerezza o sicumera un processo).
A chi servono le tabelle. Servono agli avvocati, per la stima del danno da inserire nelle trattative stragiudiziali e nelle conclusioni degli atti giudiziari; servono ai magistrati chiamati a liquidare il danno a favore degli aventi diritto; alle compagnie assicuratrici e ai periti per il calcolo dell’indennizzo e per le conseguenti negoziazioni con gli interessati.
Da Milano criteri univoci. L’uniformità dell’applicazione delle tabelle milanesi è garantita da un filone giurisprudenziale consolidato, che esprime i seguenti principi. Nelle sentenze, dei tribunali e della Cassazione, si legge più o meno sempre che il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard. Altrimenti detto, visto che mancano criteri oggettivi, i giudici certificano che l’unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è il cosiddetto «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari. Questa regola si è affermata al punto che è accompagnata da quest’altra prescrizione: il giudice che intende adottare criteri alternativi, ha l’onere di spiegare per quali ragion l’applicazione del criterio «milanese», nel caso a lui sottoposto, non sortirebbe risultati equitativi.
In sostanza o si usano le tabelle di Milano o il giudice procedente deve spiegare le ragioni per le quali se ne discosta. Conseguentemente si è detto che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l’omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell’articolo 1226 del codice civile, costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge. D’altra parte le tabelle milanesi hanno criteri di flessibilità interna e di adattabilità ai singoli casi, mediante applicazione di percentuali di personalizzazione del calcolo del danno. Non solo. Le tabelle milanesi, in ogni caso, non hanno carattere inderogabile. Sono una griglia estensivamente applicabile, ma il giudice può sovrapporre la sua scienza e coscienza e ridurre o aumentare.
Per orientarsi nelle tabelle ricordiamo che esse incrociano l’età del danneggiato con i punti di invalidità (assegnati con un accertamento medico-legale) e che il risultato può essere moltiplicato per coefficienti di personalizzazione del pregiudizio subito. A questa voce si aggiungono somme a ristoro della inabilità temporanea graduata in proporzione alla sua intensità (massima, minima).
Le nuove tabelle del 2018. Gli importi rivalutati dell’1,2% e arrotondati. La struttura prevede due categorie: 1) danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia negli aspetti anatomo-funzionali sia negli aspetti relazionali; 2) danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, assunto presuntivamente in riferimento al tipo di lesione.
Il giudice può determinare in concreto le cifre oltre i valori minimi e massimi, caso per caso. Il calcolo funziona così: si parte dal valore a punto di invalidità (derivato dall’accertamento medico-legale) e si possono applicare percentuali in aumento per la personalizzazione. Le tabelle sono tarate su illeciti civili o reati colposi. Per i reati dolosi o altri elementi eccezionali il giudice potrà aumentare o ridurre l’entità degli importi caso per caso.
In caso, per esempio di rapina, sequestro di persona, percosse è maggiore l’intensità delle sofferenze psico-fisiche patite dalla vittima e maggiore sarà il risarcimento. Per il danno temporaneo si rivede l’importo del giorno di inabilità assoluta, determinato in 98 euro, aumentabile fino al massimo il 50% in presenza di comprovate peculiarità. Sono adeguati i valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Si inserisce l’ipotesi del nonno che perda il nipote. Sono inserite una serie di variabili: sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare, convivenza o meno, qualità e intensità della relazione affettiva. Il giudice potrà anche riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legale affettivo e di un reale sconvolgimento di vita a seguito della morte del congiunto.
Non esiste un minimo garantito e l’interessato deve provare il danno non patrimoniale, salvo che il giudice ammetta la prova per presunzioni.
I livelli massimi sono riconosciuti nel caso di prova rigorosa del massimo sconvolgimento della propria vita.
Anche per il risarcimento per morte del congiunto bisogna distinguere reati colposi da reati dolosi. In caso di dolo il giudice è libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e può superare il massimo tabellare.
C’è poi il danno non patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale. Il danno del congiunto (vittima secondaria) è slegato dal danno subito dalla vittima primaria.
Per questa ipotesi si suggerisce il tetto massimo del risarcimento pari al massimo sconvolgimento (euro 331.920,00).
Danno da premorienza. Altra ipotesi è quella del soggetto che subisce una menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo e che muoia prima della liquidazione del danno per effetto di una causa esterna e indipendente dalla lesione subita (danno da premorienza).
Danno da diffamazione sui media. Come risarcire il danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione può essere un problema serio.
Sulla base delle sentenze emesse sono state individuate cinque categorie: diffamazione tenue (risarcita da 1 a 10 mila uro); modesta (da 11 mila a 20 mila euro); media (fino a 30 mila euro); elevata (fino 50 mila euro); eccezionale (oltre 50 mila euro).
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