A fronte dell’illecita attività dell’avvocato che, in sostituzione dell’unico legale incaricato dai clienti e senza loro autorizzazione, si sostituisca all’avvocato di fiducia, compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, questi ultimi possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità.

Cassazione civile sez. III, 23/01/2018 n. 1580