di Daniele Cirioli

Dal 1° luglio il datore di lavoro sarà tenuto a versare i «contributi contrattuali» anche a favore dei lavoratori non iscritti alla previdenza integrativa. Il versamento va fatto al fondo pensione individuato dalla contrattazione collettiva ovvero, per i lavoratori già aderenti alla previdenza integrativa, ai fondo presso i quali risultano iscritti i lavoratori. Lo precisa la Covip nella nota prot. n. 1598/2017, illustrando le novità della legge Bilancio 2018.

Unicità della posizione. Le istruzioni riguardano l’art. 1, commi 1171 e 1172, della legge n. 205/2017, che ha il fine di privilegiare l’unicità delle posizioni contributive di quei lavoratori già iscritti a fondi pensione. Le norme, in particolare, disciplinano il versamento dei c.d. «contributi contrattuali», cioè quei contributi aggiuntivi alle ordinarie fonti di finanziamento delle pensioni integrative (che sono i contributi «ordinari» e il Tfr), in genere previsti dai contratti collettivi. Tre le situazioni.

Iscritti a fondi pensioni territoriali. La prima situazione è quella dei lavoratori iscritti a fondi pensione territoriali. In base alle nuove norme, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’eventuale contributo contrattuale a tali fondi pensione, quelli cioè presso i quali sono iscritti i lavoratori.

Non iscritti alla previdenza integrativa. La seconda situazione è quella dei lavoratori non ancora iscritti alla previdenza integrativa e, quindi, che non ancora versano alcunché, né contributi ordinari né Tfr a un fondo pensione. In base alle nuove norme, i datori di lavoro devono versare l’eventuale contributo contrattuale al fondo pensione negoziale indicato dalla contrattazione collettiva, anche senza l’iscrizione del lavoratore. Qualora, successivamente, dovesse iscriversi a un fondo pensione territoriale, il lavoratore potrà chiedere il ricongiungimento dei contributi maturati nel fondo negoziale con i soli versamenti del contributo contrattuale.

Quando serve la scelta. Terza situazione, infine, è quella in cui, al fine del versamento del contributo contrattuale, sia richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra diversi fondi pensioni (situazione presente in alcuni contratti collettivi di secondo e terzo livello). In base alle nuove norme, in mancanza di scelta del lavoratore, se questi risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale, il datore di lavoro deve versare il contributo contrattuale a tale fondo pensione; se non risulta già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro deve versare il contributo contrattuale al fondo pensione individuato secondo gli stessi criteri previsti per il conferimento tacito del Tfr.

Dal 1° luglio. Al fine di rendere operative le nuove norme, la legge Bilancio 2018 ha dato un termine di sei mesi ai fondi pensione per l’adeguamento dei propri statuti. Pertanto, spiega infine la Covip, l’obbligo di versamento dei contributi contrattuali, secondo le nuove indicazioni, scatterà dal prossimo 1° luglio.
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