di Michele Damiani

Pir contingentati per Casse di previdenza e fondi pensione. Nel caso di decremento dell’attivo patrimoniale, verificatosi nell’esercizio successivo a quello in cui si è realizzato il piano individuale di risparmio, gli enti non potranno effettuare ulteriori investimenti qualificati. E comunque, in caso di incremento dell’attivo, potranno essere effettuati solo nei limiti del 5% dell’avvenuto aumento. A precisare le modalità di utilizzo dei piani individuali di risparmio per casse e fondi pensione è l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E dello scorso 26 febbraio (si veda ItaliaOggi di ieri).

Un altro elemento chiarificatore illustrato dalla circolare dell’Agenzia riguarda il perimetro quantitativo dell’investimento per gli enti previdenziali: come si legge nella nota «nel caso di Pir detenuti dalle Casse di previdenza e dai vari fondi pensione non si applicano i limiti all’entità dell’investimento di 30 mila euro in ciascun anno solare e complessivo di 150 mila euro»; i suddetti limiti venivano introdotti dalla legge di bilancio (legge 232/2016) che ha istituito i piani individuali di risparmio. La legge prevede, appunto, un regime di non imposizione fiscale per gli investimenti in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o aziende Ue con stabile organizzazione in Italia.

L’investimento deve avere una durata minima di cinque anni. La manovra correttiva dell’aprile 2017 ha previsto che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possano investire in Pir; in particolare, come ricorda la circolare dell’Agenzia, fondi e casse «possono destinare somme fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente». Sulla base di questo limite quantitativo si inserisce anche il successivo limite precisato dall’Agenzia ovvero, come detto, nell’anno successivo all’investimento agevolato possono essere effettuati ulteriori investimenti solo in caso di incremento dell’attivo patrimoniale; nel caso in cui nell’esercizio precedente si sia raggiunto il limite del 5%, nell’esercizio successivo potranno essere effettuati investimenti nel limite del 5% della crescita dell’attivo.
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