La Sgr fa da sostituto pure nei collocamenti indiretti
di Roberto Torre

Pir, minusvalenze da certificare. L’utilizzo delle minusvalenze è al di fuori del rapporto Pir, se costituto esclusivamente da quote di Oicr. Mentre la Sgr ha il ruolo di sostituto di imposta, anche in caso di collocamento indiretto, ad esempio tramite una Banca, se il Piano individuale di risparmio è aperto presso la Sgr stessa.
Queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la pubblicazione della circolare n. 3 del 26 febbraio scorso( si veda ItaliaOggi del 27 febbraio), che completa l’iter iniziato con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Particolarità del regime fiscale dei piani Pir, lo ricordiamo, è la non applicazione della tassazione prevista per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano ed effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla relativa normativa.
Una delle disposizioni che attendeva una interpretazione autentica da parte dell’Amministrazione finanziaria riguardava appunto la possibilità di coordinare quanto previsto dal comma 109 della legge istitutiva con la disciplina del regime amministrato di cui all’articolo 6 comma 5 del Dlgs 461/97, in tema di utilizzo delle minusvalenze in presenza di rubrica fondi.
Rimaneva infatti, prima del chiarimento, irrisolto il tema dell’utilizzo delle minusvalenze realizzate in relazione agli strumenti finanziari nell’ambito del rapporto Pir, in caso di investimento in sole quote di Oicr: le minusvalenze infatti non possono mai essere compensate con il plusvalore dei fondi, che rappresenta per l’investitore un reddito di capitale.
Nella circolare quindi, l’Amministrazione finanziaria recupera quanto aveva già fatto proprio con la circolare 33 del 2011: in caso di apertura di un piano Pir presso la Sgr, quest’ultima può rilasciare all’investitore, non solo alla chiusura del Piano ma anche in occasione di un rimborso parziale, una certificazione delle minusvalenza da utilizzare in dichiarazione dei redditi o in un altro rapporto intestato al sottoscrittore presso un altro intermediario, con l’opzione del regime amministrato. Anche in caso di collocamento indiretto.
L’investitore residente deve rilasciare alla Sgr, tramite il collocatore, un’autocertificazione con la quale richiede l’apertura di uno stabile rapporto Pir in regime amministrato, attribuendo alla Sgr il ruolo di sostituto di imposta in relazione al trattamento di tutti i redditi conseguiti nell’ambito del Pir.
Resta fermo, precisa la circolare, che gli adempimenti regolamentari e fiscali previsti da altre disposizioni saranno svolti dall’intermediario collocatore( ad esempio, l’applicazione dell’imposta di bollo).
Non risulta chiaro cosa avvenga invece in caso di apertura di un Piano Pir presso un intermediario, diverso dalla Sgr, costituito da sole quote di Oicr. In questo caso sembrerebbe prevalere la norma generale del comma 109 della Legge citata, che prevede l’utilizzo delle minusvalenze unicamente nell’ambito del Piano Pir.
Non potendosi, per questa fattispecie, più parlare di rubrica fondi ma di un contratto formale di custodia e amministrazione, la certificazione delle minusvalenze può avvenire solo alla chiusura del piano.
Solo in tal caso, le minusvalenze possono essere portate in deduzione in dichiarazione dei redditi o nell’ambito di un altro rapporto di cui sia titolare la persona fisica con l’opzione del regime amministrato.
Tuttavia, sarebbe auspicabile che l’Amministrazione finanziaria chiarisca che sia sempre possibile utilizzare le minusvalenze realizzate in un Piano Pir, costituito da sole quote di Oicr, nell’ambito di un altro rapporto amministrato detenuto dalla persona fisica residente, presso il medesimo intermediario.
Ciò, per evitare di penalizzare l’investitore che abbia scelto di investire in più Fondi Pir di Sgr diverse, aprendo il Piano presso il collocatore.
In caso di altro rapporto già esistente presso lo stesso intermediario, la separazione contabile delle somme e dei relativi impieghi destinati al Pir, costituito da sole quote Oicr, non può infatti costituire un limite al principio generale dell’utilizzo prioritario delle minusvalenze nell’ambito del rapporto di custodia ed amministrazione aperto presso l’intermediario, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 comma 5 del Dlgs 461/97.
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