di Antonio Ciccia Messina

Un braccialetto elettronico per monitorare gli anziani non autosufficienti ricoverati in istituto: a certe condizioni si può. Il Garante della privacy ha dato il suo via libera al progetto di una fondazione che gestisce una residenza sanitario-assistenziale (provvedimento n. 29 del 25 gennaio 2018). Il sistema prevede l’uso di un bracciale o una cavigliera dotati di un localizzatore e di un misuratore di frequenza cardiaca, che localizza il paziente all’interno della struttura e in casi di pericolo: allontanamento dal reparto, accesso ad aree precluse, alterazione della frequenza cardiaca. In quest’ultimo caso, si attiva una telecamera, con registrazione delle immagini per 30 minuti e invio di un messaggio di allerta al personale. Il Garante è stato molto rigoroso e ha preteso un surplus di accorgimenti: certo bisogna essere molto cauti prima di dire che è compatibile con la privacy una cavigliera o un braccialetto, che consente di costantemente tracciare una persona. La tecnologia può fare grandi cose, ma ci vuole buon senso nell’utilizzarla. Ci sono ricadute economiche e ricadute sotto il profilo della dignità umana. Un sistema, come quello in commento, consente di ridurre il personale necessario per l’assistenza delle persone ricoverate: il braccialetto e i dispositivi bluetooth moltiplicano la possibilità di avere sott’occhio più persone contemporaneamente, di intervenire quando si sentono male o si cacciano nei guai. Gli stessi dispositivi, però, mettono le persone sempre sotto possibile costante osservazione, con incidenza negative sulla libertà di spostarsi o di comportarsi.

Attenzione, dunque, a generalizzare l’utilizzo di queste tecnologie in ambiti simili a quello trattato nella pronuncia (ad esempio anziani autosufficienti, disabili, minori). La prospettiva di risparmi gestionali deve sempre fare i conti con la protezione della dignità dell’essere umano. E dal 25 maggio 2018, per prendere iniziative simili, bisognerà prima redigere una valutazione di impatto (articolo 35 del Regolamento 2016/679).

Vediamo ora le garanzie elaborate dalla struttura. Il dispositivo, limitato a pochi pazienti, sarà applicato solo con il consenso scritto, revocabile in qualsiasi momento, dei malati o, se impossibilitati, di tutori, familiari o congiunti. Le immagini, eventualmente registrate, queste saranno conservate 72 ore, tranne per esigenze di prova in giudizio. Il personale deve essere formato sull’uso dei dispositivi e ospiti, familiari e lavoratori devono essere pienamente informati.

In merito alle garanzie aggiunte dal Garante, i dispositivi dovranno essere applicati con le modalità più accettabili per il paziente, al quale dovrà essere fornita una informativa adeguata alle capacità di comprensione. Prima di mettere il dispositivo ci vuole la decisione di una commissione interna, da sottoporre a riesame periodico. Almeno ogni settimana, infine, dovrà essere verificata la regolarità del funzionamento e la corretta attribuzione del dispositivo ai singoli pazienti.
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