di Debora Alberici

La società è punibile ai sensi della «231» anche se il manager viene prosciolto per particolare tenuità del fatto.

La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9072 del 28 febbraio 2018, ha accolto il ricorso presentato dalla procura di Firenze.

La terza sezione penale fa ancora un passo avanti e denuncia un vero e proprio vuoto normativo: la causa di non punibilità introdotto nel nostro ordinamento con il dlgs 28 del 2015 non è stata espressamente estesa alle società.

Devono quindi essere fatte le stesse considerazioni fatte in passato dalla stessa Cassazione in caso di prescrizione del reato per il manager.

In quell’occasione il Collegio di legittimità affermò che «in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8 del dlgs n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del reato».

Allo stesso modo, mettono nero su bianco i Supremi giudici in fondo alle motivazioni, «in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».
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