IL VOSTRO QUESITO

In merito alla legge 04/08/2017 n°124 riguardante il divieto di tacito rinnovo abbiamo il seguente quesito:
trattasi di polizza Kasko separata dalla polizza RCA con compagnia estera operante in Italia in LPS (premio largamente superiore al premio RCA) è da ritenersi accessorio alla polizza RCA e pertanto non rinnovabile in automatico o no?

L’ESPERTO RISPONDE


L’ART.1 Comma 25 della legge 124/2017 (Ex DL Concorrenza) ha modificato l’Art. 170bis (Durata del contratto) del Codice delle assicurazioni private
nel modo seguente:
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza. (Comma non modificato)
1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
(Comma aggiunto)
La nuova norma, ad integrazione dell’articolo introdotto dal DL 179 convertito nella legge 221/2012 che ha abolito il tacito rinnovo dei contratti assicurativi RCA, precisa che anche le assicurazioni a titolo accessorio del rischio RCA devono scadere automaticamente, senza obbligo di disdetta, anche se sono oggetto di polizza separata, purché contratta contestualmente a quella di RC.
Inoltre: la nuova norma attribuisce alle polizze dei rischi accessori, ancorché disgiunte da quella RCA:
• Il periodo di ultrattività di 15 giorni
• L’obbligo per l’impresa di comunicare al contraente la scadenza del contratto almeno 30 giorni prima.