A fronte di 10,17 milioni di euro richiesti nei ricorsi accolti dall’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), sono stati riconosciuti rimborsi per 5,13 mln: è il bilancio del primo anno di attività del nuovo organismo attivo presso la Consob da inizio 2017. Il controvalore complessivo delle richieste formulate dai ricorrenti è risultato pari a 81,1 mln di euro. A fronte dei 1.469 ricorsi ritenuti ammissibili e ricevibili su 1.839 totali, l’importo minimo richiesto è risultato di 41 euro e quello massimo di 500 mila euro, corrispondente al limite entro cui l’Acf è competente. In media sono stati riconosciuti 27.175 euro a ricorso, a fronte di un valore medio delle richieste pari a 53.818 euro, con uno scarto di circa il 50% tra il richiesto e il riconosciuto.
A pesare è stata la liquidazione coatta di Veneto banca e della Popolare di Vicenza. Oltre il 50% delle dichiarazioni di inammissibilità (186 su 370) sui ricorsi presentati è stato adottato a seguito della revoca, a decorrere dal 19 luglio scorso, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte dei due istituti. Il provvedimento ha avuto, tra i suoi effetti, quello del venire meno, in capo alle banche, della qualità di intermediario aderente al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie gestito dal nuovo organo della Consob, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi pervenuti da quella data in avanti. Su un totale di 1.839 ricorsi, nel solo periodo maggio-luglio ne sono pervenuti 692: un dato riconducibile non solo e non tanto alla più diffusa conoscenza del nuovo strumento di tutela rappresentato dall’Acf, ma anche e soprattutto ai risparmiatori-azionisti di Bpvi e Veneto banca che si sono rivolti all’organismo.
Un’analisi più dettagliata consente di rilevare che i ricorsi relativi alla prestazione del servizio di consulenza hanno riguardato prevalentemente la violazione degli obblighi informativi nella fase di conclusione del contratto di investimento e di quelli attinenti alla profilatura della clientela, nonché alla valutazione di adeguatezza dell’operazione.
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