a cura di SILVIO LEONELLI.

L’attività di intermediazione è, per definizione normativa e regolamentare, attività di consulenza.

L’art. 106 (Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa) del Codice delle Assicurazioni Private recita:

L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

La FAQ 1.3 dell’IVASS (relativa al Regolamento 5/2006) ribadisce che “L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione” e precisa meglio : “Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro.”

Sembrerebbe però che alcune Imprese del mercato riconoscano ai loro intermediari un compenso aggiuntivo alle provvigioni per la consulenza resa al cliente; ciò non permette comunque di affermare la legittimità di questo stesso operato: per poter esprimere una valutazione di merito occorrerebbe disporre di maggiori informazioni del contesto preciso in cui si realizza questa tipologia di remunerazione (lettera di mandato, distinta provvigionale, rami interessati, ecc).

Si può comunque affermare, almeno per quanto riguarda il ramo RCAuto, che un compenso disgiunto e aggiuntivo a quello provvigionale potrebbe essere considerato come elusione all’obbligo di comunicazione delle provvigioni ex art. 9 Regolam. ISVAP 23/2008, la cui ratio è la trasparenza ai clienti dei compensi percepiti, senza alcuna esclusione.

Da quanto esposto si evince che non sono remunerabili le prestazioni che rientrano nell’ambito del mandato agenziale o sub-agenziale se l’affare non si conclude, in quanto le stesse sono finalizzate alla conclusione di un contratto e remunerate solo se questo va in conclusione.

Ci può essere però la circostanza in cui l’Intermediario definisce un accordo preventivo con il cliente in forza del quale quest’ultimo si impegna a remunerare la consulenza assicurativa ricevuta, nel presupposto che la stessa gli fornisca un valore aggiunto alla semplice opera di intermediazione.

Questa situazione può verificarsi quando l’intermediario offre al cliente non solo una proposta assicurativa commerciale, ma anche uno studio articolato dei suoi rischi in ottica di Risk Management e una analisi del programma assicurativo in corso, attività che richiede competenze e tempo dedicato molto superiore a quanto necessario per una normale intermediazione assicurativa.

In questo caso l’intermediario, in relazione agli accordi intercorsi con il cliente, poiché questi riceve una consulenza (in genere scritta) che gli permette di migliorare le polizze in corso precedentemente intermediate da altri soggetti, riceve il compenso pattuito (che si aggiunge eventualmente al compenso provvigionale che l’intermediario stesso riceve dalla Mandante nel caso in cui porti a conclusione altri contratti assicurativi).

In proposito è bene ricordare che in questa circostanza l’intermediario può emettere fattura per la sua consulenza in esenzione da IVA, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 267E del 2009.

Se poi l’attività di consulenza non è finalizzata alla conclusione di contratti di assicurazione (ma è opportuno che ciò risulti da un contratto di prestazione professionale tra l’intermediario – consulente e il cliente) essa non richiede la preventiva iscrizione al RUI.

In questo caso appare legittimo convenire con il cliente un compenso per l’attività svolta e la fatturazione dell’attività di consulenza dovrà essere assoggettata regolarmente ad IVA secondo la normativa fiscale vigente.

La necessità di consulenza assicurativa – finalizzata o no alla conclusione di un contratto – è sempre più richiesta dai clienti, in particolare nell’ambito dei rischi aziendali; non esistono norme contrarie a prestarla da parte di intermediari assicurativi, avendo naturalmente riguardo a quanto prima enunciato.