IL VOSTRO QUESITO

Questionario adeguatezza del contratto offerto su polizza infortuni e/o incendio. Il cliente firma la dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza tipo:
“Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue esigenze di copertura. Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto
Principale/i motivo/i di inadeguatezza …”.
A questo punto se aggiungiamo a penna su modello prestampato come sopra riportato, massimali insufficienti, reticenza a rispondere alle domande, garanzie non complete affinché il contratto sia congruo e/o altri consigli che il cliente non ha voluto accettare,
l’intermediario è tutelato?

L’ESPERTO RISPONDE


Il regolamento Isvap 5/2006 prevede espressamente, all’articolo 52, l’ipotesi che il contraente non voglia sottoscrivere un contratto che l’intermediario, in base alle informazioni che gli sono state fornite dal contraente stesso, ritiene adeguato alle sue necessità in quanto in grado di fornire una adeguata copertura assicurativa alle esigenze emerse.
Nella eventualità citata dal lettore, e cioè nel caso in cui il contraente decida di sottoscrivere un contratto che l’intermediario ritiene non adeguato, è sufficiente, per evitare una eventuale azione di responsabilità per inadeguatezza a carico dell’intermediario, che il contraente sottoscriva una apposita dichiarazione con la quale si evidenzia il suo rifiuto a sottoscrivere la polizza che l’intermediario ritiene adeguata alle esigenze emerse in sede di informativa resa dal contraente stesso.
Il comma 5 del citato articolo 52 del Regolamento 5/2006 in merito recita testualmente:
“Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”.
Riteniamo comunque – per evitare che in seguito il contraente disconosca l’informativa resa dall’intermediario riguardo la non adeguatezza del contratto – che l’intermediario potrebbe richiedere al contraente di scrivere di suo pugno la dichiarazione invece di fare apporre semplicemente la sua firma sulla dichiarazione stessa.