Nell’ambito della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), il caso fortuito deve essere connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento.

L’individuazione di una condotta colposa del danneggiato non consente di ritenere integrato il caso fortuito ove non emerga che sia risultato interrotto qualunque nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento.

Cassazione civile sez. III, 01/02/2018 n. 2479