L’assegno non sale con i maggiori guadagni accertati
di Adelaide Caravaglios

Niente aumento della pensione di vecchiaia a seguito del maggior guadagno accertato e ciò perché ai fini contributivi conta soltanto il reddito professionale dichiarato nei dieci anni anteriori alla maturazione del diritto: lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 5380/2018. A parere del collegio giudicante, in ciò riprendendo un precedente sul punto (Cass. n. 11473/1990), «Ai fini della determinazione dell’entità del trattamento di pensione di vecchiaia erogato dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori rileva – secondo la disciplina posta dalla legge 20 settembre 1980 n. 576 – il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali (quale risultante dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto ai fini dell’Irpef) e non già quello definito per effetto del così detto condono fiscale di cui alla legge n. 516 del 1982». È vero, continua, che nella specie, in maniera analoga, l’accertamento con adesione non costituisce una reale definizione del solo reddito professionale dell’avvocato, idoneo a costituire la nuova ed effettiva base imponibile a fini contributivi e tale da incidere sull’ammontare della pensione goduta: del resto, la normativa stabilisce che i contributi previdenziali e assistenziali, che si è tenuti a versare vengono calcolati sulla base imponibile riconducibile a quella delle imposte sui redditi; è, tuttavia, altrettanto vero, precisa, che la normativa della Cassa «fissa regole specifiche per la determinazione dei contributi e del conseguente trattamento pensionistico».
Sulla base di queste argomentazioni, i giudici della sezione lavoro hanno accolto il ricorso dell’ente previdenziale che, in sede di merito, si era visto condannare alla liquidazione della pensione di invalidità e di quella di vecchiaia al legale, «tenendo conto dei maggiori redditi accertati a seguito delle verifiche dell’ufficio delle imposte»: se fosse accaduto diversamente, chiariscono, si sarebbero introdotti, nel sistema previsto dalla legge, degli elementi del tutto variabili, dettati dall’arbitrio dei soggetti interessati ed opposti rispetto alla ratio della norma.
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