Pagine a cura di Daniele Cirioli

Doppio appuntamento, quest’anno, per le domande di Ape sociale. La prima scadenza è fissata al 31 marzo, termine entro il quale i soggetti che si trovano o che verranno a trovarsi nel corso del corrente anno 2018 nelle condizioni di accesso all’Ape sociale, devono fare domanda per il riconoscimento del diritto. La seconda scadenza è fissata al 15 luglio e riguarda sempre coloro che nel corso del 2018 maturano il diritto all’Ape sociale. Il rispetto dei termini garantisce il diritto a ricevere l’anticipo pensionistico a carico dello Stato. Muoversi in tempo è necessario per chi ha maturato il diritto all’Ape, con i nuovi requisiti, dal 1° gennaio: solo presentando la domanda entro il 31 marzo, infatti, si ha diritto anche agli arretrati. A stabilirlo, tra l’altro, è la legge di Bilancio 2018, che in parte ha riformato le regole dell’Ape sociale con novità illustrate dall’Inps nella circolare n. 34/2018 (si veda ItaliaOggi del 25 febbraio).

Mettersi a riposo prima. L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi nel 2018; 67 anni nel 2019 e 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico, mediante erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello stato). Proprio perché a carico dello Stato, l’Ape (sta per «anticipo pensionistico») è detto «sociale» per distinguerla dal suo omonimo (Ape) «volontario», che è sempre un anticipo pensionistico ma pagato per intero dallo stesso soggetto beneficiario.

Queste le condizioni per il diritto all’Ape sociale:

a) aver cessato l’attività lavorativa;

b) non essere titolare di una pensione diretta;

c) trovarsi in una delle «particolari» situazioni tutelate:

d) far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività «gravose»);

e) maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’Inps (710 euro circa).

La riforma del 2018. La legge di Bilancio del 2018 ha operato una mini-riforma per quest’ultimo anno di operatività dell’Ape sociale (scadrà, infatti, il prossimo 31 dicembre), con una serie di novità che, a volerle sintetizzare, sono:

1. ampliamento della platea dei beneficiari;

2. riduzione del requisito contributivo per il diritto (30/36 anni) a favore delle donne con figli, in misura di 12 mesi per ciascun figlio fino a un massimo di 24 mesi;

3. eliminazione del requisito dell’applicazione, da parte del datore di lavoro, della tariffa Inail con tasso non inferiore al 17 per mille per le lavorazioni gravose.

Due le domande. Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell’Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti.

Prima domanda: diritto all’Ape sociale. Chi intenda prepensionarsi con l’Ape sociale deve per prima cosa ottenere il riconoscimento del diritto. Il riconoscimento è fatto dall’Inps, a seguito di domanda da parte dell’interessato. In conseguenza della mini-riforma 2018, sono stati parzialmente modificati i termini per fare questa domanda.

I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi nel corso dell’anno 2018 nelle condizioni di aver diritto di accesso all’Ape sociale, infatti, possono presentare questa domanda entro il 31 marzo ed entro il 15 luglio 2018 (il secondo termine è in deroga a quanto fissato dal regolamento approvato dal dpcm n. 88/2017). Pertanto, i termini rimodulati per la presentazione della domande di verifica del diritto, per il 2018, sono: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. Attenzione, però: le domande presentate oltre i termini di scadenza (c.d. ordinari), cioè del 31 marzo o 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio dello «scaglione» precedente residuano le risorse finanziarie necessarie.

Comunicazioni dell’Inps. L’esito della domanda di riconoscimento del diritto di accesso all’Ape sociale è comunicato dall’Inps all’interessato. Corrispondentemente alla modifica dei termini di presentazione delle domande sono cambiati pure i termini entro i quali l’Inps è tenuto a comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande (si veda tabella). In particolare, l’Inps comunica:

a) il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, con indicazione della prima decorrenza utile;

b) il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, ma con differimento della decorrenza in caso d’insufficienza delle risorse finanziarie;

c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le condizioni per il diritto.

Arretrato solo ai nuovi «Apisti». Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere all’Ape sociale in base alle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2018, e che hanno fatto sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il sussidio, in ogni caso, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Seconda domanda: la richiesta di Ape sociale. La seconda domanda è quella di liquidazione dell’Ape sociale. Può essere presentata, è ovvio, solo da chi abbia ottenuto esito positivo alla prima, sempre all’Inps. In questo caso non c’è un termine, però l’Ape sociale verrà erogata dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, con l’unica eccezione, come già detto, per coloro che i hanno diritto all’Ape sociale dal 1° gennaio 2018 in base alle nuove regole.
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