Sono 70 mila gli interessati, le prime comunicazioni Inps
di Nicola Mondelli

Ora che l’istituto dell’Ape volontaria, dopo quello dell’Ape sociale, ha spiccato il volo, al personale della scuola interessato ad anticipare fino a tre anni e sette mesi nel 2018 il pensionamento non resta che valutare: se esistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente per accedere all’una o all’altra Ape; se il prezzo da pagare aderendo all’Ape volontaria è sostenibile in futuro; se non convenga invece rimanere in servizio fino al compimento dell’età pensionabile o alla maturazione dell’anzianità contributiva.
A) In pensione con l’Ape sociale.

Limitatamente all’Ape sociale, l’interrogativo non se lo pongono solo quegli insegnanti e quel personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario che tra il 1° maggio e il 30 giugno 2017 hanno chiesto di accedere alla pensione anticipata secondo le norme dell’Ape sociale e che in questi giorni stanno ricevendo dall’Inps, l’istituto di previdenza presieduto da Tito Boeri, la comunicazione del riconoscimento della sussistenza delle condizioni di accesso alla pensione anticipata. Se vorranno confermare la richiesta di pensionamento anticipato con effetto 1° settembre 2018, dovranno presentare, in forma cartacea, al dirigente della scuola di titolarità la domanda di cessazione dal servizio. In tale caso la cessazione dal servizio avrà decorrenza dal 1° settembre 2018. Lo ha precisato il Miur con la nota prot. n. 7673 dell’8/2/2018 senza alcun riferimento al numero del personale interessato, un numero che indicativamente dovrebbe aggirarsi intorno ad un migliaio costituito prevalentemente da personale Ata.
Se lo stanno ponendo anche quanti matureranno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti nel 2018 – avere compiuto 63 anni di età e avere non più di 67 anni; poter fare valere una anzianità contributiva di almeno 30 anni (29 o 28 anni se donna in presenza di uno o di due figli) se appartengono alla categoria degli invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento; assistere da almeno sei mesi un parente di primo grado o, ma ad alcune condizioni, anche di secondo grado convivente con disabile grave. Per gli insegnanti che prestano servizio da almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure almeno sei anni negli ultimi sette nelle scuole dell’infanzia di scuola, l’anzianità richiesta è di 36 anni (è di 35 o 34 se donna in presenza di uno o due figli).
Anche questo personale se decide di accedere all’Ape sociale dovrà presentare all’Inps, entro il 31 marzo 2018, la domanda di accertamento del requisito contributivo. Per presentare al dirigente scolastico la domanda di cessazione dal servizio con effetto 1° settembre 2018 dovrà comunque attendere la comunicazione dell’Inps di riconoscimento della presenza delle condizioni di accesso alla pensione anticipata.
Importo, decorrenza e durata dell’indennità: per il periodo intercorrente dalla data di accettazione della pensione anticipata a quella di perfezionamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il lavoratore percepirà a titolo di indennità una somma pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento della cessazione dal servizio. Se la rata mensile della pensione sarà pari o inferiore a 1.500 euro lordi, l’indennità corrisposta per dodici mensilità sarà dell’identico valore. Se invece la rata sarà superiore a 1.500 euro lordi, l’indennità non potrà comunque superare le 1.500 euro lordi.
B) In pensione con l’Ape volontaria. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2019, dispone un voluminosa circolare dell’Inps, la n. 28 del 13 febbraio 2018, il personale docente ed Ata che vuole anticipare per un periodo massimo di tre anni e sette mesi l’accesso alla pensione di vecchiaia può farlo utilizzando invece l’Ape volontaria, l’istituto che introdotto dall’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 232/2016 consente l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (prestito pensionistico) fino dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.
Nel periodo di cessazione anticipata dal servizio al personale della scuola sarà erogata, a titolo di prestito e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, una somma mensile per 12 mensilità, con esclusione della tredicesima. Tale somma sarà inversamente proporzionale al numero dei mesi di cessazione anticipata dal servizio.
A differenza di quelli richiesti per accedere all’Ape sociale, all’Ape volontaria può accedere chiunque possa fare valere almeno 63 anni di età, essere in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni e poter contare su un importo mensile della futura pensione di vecchiaia( al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito) pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps che nel 2018 è di 710,39 euro.
Non bisogna inoltre essere titolare di altra pensione diretta o assegno ordinario di invalidità. Secondo una ricerca condotta da Azienda Scuola sarebbero circa 70 mila i dirigenti scolastici, i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo indeterminato che, potendo fare valere un trattamento pensionistico maturato di importo ben superiore a quello minimo Inps, avrebbero i requisiti per chiedere di accedere al trattamento pensionistico anticipato con decorrenza 1° settembre 2018.
Difficile comunque ipotizzare il numero di quanti dei 70mila chiederanno di accedervi. Sotto il profilo economico non dovrebbe convenire soprattutto al 70 per cento dei dirigenti scolastici e dei docenti che entro il 31 dicembre 2018 avranno maturato l’anzianità contributiva in vigore per accedere alla pensione di anzianità(42 anni e sette mesi per gli uomini e 41 e sette mesi per le donne) ma non ancora maturata l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Il personale della scuola interessato a utilizzare l’Ape volontaria per anticipare l’accesso al trattamento pensionistico deve chiedere all’Inps, accedendo al sito internet dell’istituto di previdenza o tramite un patronato, la certificazione attestante il diritto alla prestazione, l’importo minimo e massimo dell’Ape, la prima decorrenza utile per la domanda di accesso unitamente alla domanda alla domanda di pensionamento, preceduta quest’ultima dalla domanda di cessazione dal servizio da presentare al dirigente scolastico.
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