La responsabilità del datore di lavoro non discende dalla esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l’agevolazione della condotta dannosa, e che questa non consista quindi in un’attività del tutto estranea al rapporto di lavoro.

Ai fini della responsabilità ex articolo 2049 c.c., è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.

L’utilizzo di attrezzatura dell’officina meccanica da parte del dipendente non può non essere vigilato, in effetti, dal titolare dell’officina, per stornare il rischio che una persona non sufficientemente esperta venisse a cagionare danni a sé o ad altri con un uso mal governato o comunque improprio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 9 marzo 2017, n. 6033