Secondo UEA migliaia di cittadini-consumatori iscritti alle Società di Mutuo Soccorso rischiano di poggiare la loro speranza di tutela sanitaria sulle sabbie mobili. Per questo ha deciso di avviare un esposto alle autorità a vario titolo competenti: Ministero dello Sviluppo Economico e Ivass.

L’art. 345, comma 1°, del Codice delle Assicurazioni fissa il principio secondo cui le Società di Mutuo Soccorso – costituite ai sensi della l. 15 aprile 1886, n. 3818 – sono escluse dall’ambito di applicazione quando “provvedono direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo” fatte salve alcune disposizioni elencate nel comma 3°:

·        possono contrarre impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente non superiori a euro centomila per ciascun esercizio;

·        devono fornire ai loro soci le informazioni prescritte per gli intermediari assicurativi “qualora […] stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti”.

Pertanto, se la Società di Mutuo Soccorso supera la soglia dei centomila euro indicata, deve assumere la qualifica di impresa locale o mutua assicuratrice; ove la Società di Mutuo Soccorso si limiti a stipulare contratti di assicurazione per conto dei suoi iscritti, deve comunque osservare le disposizioni sull’intermediazione assicurativa.